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LEGGE 20 ottobre 1971, n. 915

Modifiche alla tabella n. 1 annessa alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, e successive modificazioni, sull'avanzamento degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 08/05/2010)
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Testo in vigore dal:  2-12-1971 al: 8-10-2010
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


Il numero delle promozioni annuali al grado di maggiore dei capitani dei ruoli del servizio automobilistico, del servizio di commissariato (ufficiali di sussistenza) e del servizio di amministrazione, quale risulta dalla tabella n. 1 annessa alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, e successive modificazioni, è aumentato, per l'anno 1970, di undici unità per il servizio automobilistico, di tre unità per il servizio di commissariato (ufficiali di sussistenza) e di ventinove unità per il servizio di amministrazione.
Le promozioni in aumento di cui al precedente comma sono effettuate, sotto la data del 31 dicembre 1970, iscrivendo in quadro altrettanti capitani dei servizi suddetti tratti da quelli che nella graduatoria di merito, già formata per il 1970, siano stati dichiarati idonei e non iscritti in quadro ed occupino nella graduatoria stessa, a partire dall'ultimo capitano idoneo ed iscritto, un posto di graduatoria compreso nel numero delle promozioni da effettuare. Le necessarie vacanze nel grado di maggiore sono formate mediante promozione a tenente colonnello in eccedenza all'organico di tale grado.
L'eccedenza nel grado di tenente colonnello sarà riassorbita con le vacanze derivanti da cause diverse da quelle indicate alle lettere a) e d) dell'articolo 44 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, e successive modificazioni. Di tale eccedenza non si tiene conto nella determinazione delle aliquote di ruolo dei tenenti colonnelli da valutare per l'avanzamento.