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LEGGE 29 ottobre 1971, n. 881

Aumento delle paghe dei militari e graduati di truppa delle forze armate e aumento della paga degli allievi carabinieri, allievi finanzieri, allievi guardie di pubblica sicurezza, allievi agenti di custodia e allievi guardie forestali.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 08/05/2010)
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Testo in vigore dal:  18-11-1971 al: 8-10-2010
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


Con effetto dal 1 ottobre 1971, le paghe giornaliere dei militari e graduati di truppa dell'Esercito e della Aeronautica e quelle dei comuni e sottocapi della Marina sono stabilite nelle misure nette risultanti dalla tabella allegata alla presente legge. Dalla stessa data la paga giornaliera degli allievi carabinieri, allievi finanzieri, allievi guardie di pubblica sicurezza, allievi agenti di custodia e allievi guardie forestali è stabilita nella misura di lire 750.