stai visualizzando l'atto

LEGGE 14 agosto 1971, n. 819

Interventi a favore del credito cinematografico.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 05/02/2004)
nascondi
Testo in vigore dal:  29-10-1971 al: 5-2-2004
aggiornamenti all'articolo
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


Le istanze di concessione dei contributi di cui all'articolo 27, commi primo e secondo, della legge 4 novembre 1965, n. 1213, dovranno essere presentate, a pena di decadenza, per il tramite dell'istituto mutuante, entro il termine di tre mesi dalla stipulazione del mutuo.
Per i mutui già stipulati alla data di entrata in vigore della presente legge, le istanze devono essere presentate entro il termine di decadenza di tre mesi dalla data stessa.