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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 dicembre 1970, n. 1503

Trasferimento alla Regione autonoma della Sicilia delle acque pubbliche esistenti nel territorio dell'isola.

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vigente al 29/04/2024
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Testo in vigore dal: 6-10-1971
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visto l'art. 32 dello statuto della Regione siciliana approvato con
decreto  legislativo  15 maggio 1946, numero 455, convertito in legge
costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2;
  Visti gli articoli 3 e 5 del decreto presidenziale 1 dicembre 1961,
n. 1825;
  Visto  l'art.  6  del  regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, che
approva  il  testo  unico  delle  disposizioni di legge sulle acque e
sugli impianti elettrici;
  Visto  l'art.  3, lettere h) ed i) del decreto del Presidente della
Repubblica  30  luglio  1950,  n. 878, recante le norme di attuazione
dello statuto della Regione siciliana in materia di opere pubbliche;
  Visto   l'elenco   dei  corsi  di  acque  pubbliche  esistenti  nel
territorio  della  Sicilia,  compilato  dal  Ministero delle finanze,
d'intesa  con  il  Ministero  del tesoro, con il Ministero dei lavori
pubblici con l'amministrazione regionale siciliana;
  Sulla  proposta  del  Ministro  per  le finanze, di concerto con il
Ministro per il tesoro e il Ministro per i lavori pubblici;

                              Decreta:
                               Art. 1.

  E'  approvato  l'unito  elenco  dei  corsi  di  acque pubbliche che
vengono  trasferiti  dal  demanio  dello Stato a quello della Regione
autonoma  della  Sicilia,  nei  limiti  risultanti  dai provvedimenti
relativi  alla  iscrizione  delle acque stesse nei rispettivi elenchi
provinciali,  e  nello  stato di fatto e di diritto in cui si trovano
compresi  gli  alvei  e  le  pertinenze intestati in catasto sia come
"acque  esenti  da  estimo" sia come "Demanio pubblico dello Stato" -
con tutti gli oneri e pesi inerenti dalla data del presente decreto.
  E'   fatta  salva  la  competenza  statale  in  materia  di  grandi
derivazioni  e  di  grandi  opere  pubbliche  di prevalente interesse
nazionale,  a  norma  dei sopracitati regio decreto n. 1775 e decreto
del Presidente della Repubblica n. 878.