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LEGGE 4 agosto 1971, n. 606

Adeguamento dell'indennità di servizio penitenziario per alcune categorie di personale civile dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 24/11/1973)
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Testo in vigore dal:  2-9-1971 al: 24-11-1973
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


L'indennità di servizio penitenziario spettante al personale civile, dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena indicato nell'allegata tabella A, è fissata, a decorrere dal 1 luglio 1970, nella misura stabilita nella tabella stessa.
Tale indennità è pensionabile, limitatamente all'importo di lire 15.000 mensili.