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LEGGE 28 luglio 1971, n. 576

Integrazioni e modifiche alla legge 2 aprile 1968, n. 516, concernente l'autorizzazione alla concessione di mutui allo Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Messina.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
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Testo in vigore dal:  26-8-1971 al: 21-12-2008
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


Per lo scopo di cui all'articolo 1 della legge 2 aprile 1968, n. 516, esteso al risanamento della gestione a tutto il 31 dicembre 1969, Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Messina è autorizzato a contrarre mutui sino alla concorrenza di lire due miliardi ed ottocento milioni.
I mutui di cui al precedente comma sono concessi da Istituti di credito di diritto pubblico, da istituti assicurativi o previdenziali, dalla Direzione generale degli istituti di previdenza presso il Ministero del tesoro, dalle Casse di risparmio, dall'Istituto centrale delle Casse di risparmio, e sono garantiti dallo Stato; ai predetti mutui sono estese le disposizioni previste dagli articoli 2 e 3 della legge 8 aprile 1954, n. 144.
Per il pagamento degli interessi è concesso all'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Messina un contributo annuo trentennale nella misura del 4 per cento.
La spesa relativa, prevista in lire centododici milioni annui, sarà iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici a partire dall'esercizio finanziario 1971.
L'annualità dovuta al fondo di cui all'articolo 7 del decreto-legge 23 gennaio 1958, n. 8, convertito nella legge 23 febbraio 1958, n. 84, è ridotta di lire 112 milioni per ciascuno degli anni dal 1971 al 1975. Le relative disponibilità sono destinate a copertura dell'onere derivante dall'applicazione del presente articolo per gli anni anzidetti.
Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.