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LEGGE 14 luglio 1971, n. 563

Estensione alle appartenenti al Corpo di polizia femminile dei benefici della legge 22 dicembre 1969, n. 965, recante norme sull'indennità di alloggio dovuta al personale delle forze di polizia.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 24/11/1973)
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Testo in vigore dal:  25-8-1971 al: 24-11-1973
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La Camera dei deputati ed il. Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


Con decorrenza dal 1 gennaio 1971 le norme sulla indennità di alloggio, di cui alla legge 22 dicembre 1969, n. 965, sono estese alle appartenenti al Corpo di polizia femminile.
L'indennità di alloggio non spetta alle appartenenti al Corpo di polizia femminile qualora il coniuge convivente già goda della medesima indennità.