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LEGGE 6 luglio 1971, n. 562

Concessione di un contributo annuo a carico dello Stato in favore dell'Ente nazionale per l'assistenza alla gente di mare per il triennio 1970-1972.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
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Testo in vigore dal:  25-8-1971 al: 21-12-2008
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno

approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1



La concessione del contributo annuo di lire 100 milioni previsto a favore dell'Ente nazionale per l'assistenza alla gente di mare dalla legge 30 gennaio 1963, n. 105, è prorogata per il triennio 1970-1972.