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LEGGE 28 luglio 1971, n. 548

Modifica dell'articolo 2 della legge 18 gennaio 1952, n. 36, che estende agli ufficiali, sottufficiali e militari di truppa della guardia di finanza le disposizioni di cui al decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1472.

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Testo in vigore dal: 22-8-1971
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Il  trattamento  previsto  dall'articolo  2  della legge 18 gennaio
1952, n. 36, compete anche ai vicebrigadieri della guardia di finanza
che si trovino nelle condizioni indicate dal predetto articolo.
  L'emolumento  mensile  spettante  ai vicebrigadieri, analogamente a
quanto  ivi  previsto per i brigadieri, non puo' avere, in ogni caso,
durata superiore ai quattordici anni.