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LEGGE 30 giugno 1971, n. 510

Autorizzazione di un'ulteriore spesa di lire 1.700 milioni per la ricostruzione della ferrovia Cuneo-Breil sur Roya-Ventimiglia in aggiunta a quella di lire 5.000 milioni autorizzata con l'articolo 1 della legge 27 luglio 1967, n. 635.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
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Testo in vigore dal:  17-8-1971 al: 21-12-2008
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


Per la ricostruzione, a cura dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, della ferrovia Torino-Cuneo-San Dalmazzo di Tenda-Breil sur Roya-Ventimiglia, nelle tratte distrutte dagli eventi bellici in territorio italiano e francese, è autorizzata un'ulteriore spesa di lire 1.700 milioni in aggiunta a quella di lire 5.000 milioni autorizzata con l'articolo 1 della legge 27 luglio 1967, n. 635, da iscrivere nel bilancio dell'azienda stessa in ragione di lire 1.250 milioni per l'anno 1970 e di lire 450 milioni per l'anno 1971.