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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 dicembre 1970, n. 1487

Modifiche di alcuni articoli del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, relativi ai titoli professionali marittimi.

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vigente al 29/04/2024
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Testo in vigore dal: 13-8-1971
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visto l'art. 87 della Costituzione; 
  Visto l'art. 123 del codice della navigazione approvato  con  regio
decreto 30 marzo 1942, n. 327; 
  Visti gli articoli 250, 252, 253, 254, 255,  256,  257,  259,  260,
261, 262, 263, 264, 266, 267, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 279,  292
e 298 del regolamento per l'esecuzione del codice  della  navigazione
(navigazione marittima) approvato con decreto  del  Presidente  della
Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, e successive modificazioni; 
  Udito il parere del Consiglio superiore della marina mercantile; 
  Udito il parere del Consiglio di Stato; 
  Sentito il Consiglio dei Ministri; 
  Sulla proposta dei Ministri per la grazia  e  giustizia  e  per  la
marina mercantile, di concerto con i Ministri per la difesa e  per  i
trasporti; 
 
                              Decreta: 
                           Articolo unico 
 
  Gli articoli 250, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 259, 260, 261, 262,
263, 264, 266, 267, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 279, 292 e 298  del
regolamento   per   l'esecuzione   del   codice   della   navigazione
(navigazione marittima) approvato con decreto  del  Presidente  della
Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, sono cosi' modificati: 
 
                              Art. 250. 
                 (Aspirante capitano di lungo corso) 
 
  Per conseguire il titolo  di  aspirante  capitano  di  lungo  corso
occorrono i seguenti requisiti: 
    1) avere compiuto i 21 anni di eta'; 
    2) possedere il titolo di allievo capitano di lungo corso; 
    3) avere  effettuato  18  mesi  di  navigazione  in  servizio  di
coperta, dei quali almeno 6 come allievo; 
    4) avere frequentato con esito favorevole, dopo il compimento del
tirocinio di navigazione di cui al precedente  n.  3),  un  corso  di
addestramento all'uso del radar presso istituti specializzati  a  tal
fine riconosciuti idonei con  decreto  del  Ministro  per  la  marina
mercantile e il funzionamento dei quali e'  sottoposto  al  controllo
del Ministero; 
    5) avere sostenuto  con  esito  favorevole  un  esame  secondo  i
programmi  stabiliti  con  decreto  del  Ministro   per   la   marina
mercantile. 
  L'aspirante capitano di lungo corso puo': 
    1) imbarcare: 
      a)  come  primo  ufficiale  su  navi  da  carico  di  qualsiasi
tonnellaggio per viaggi nel  Mediterraneo,  nel  mar  Nero,  nel  mar
d'Azov, nel mar Rosso, lungo le  coste  dell'Arabia  e  della  India,
compreso il golfo Persico, fino a Bombay, lungo  le  coste  africane,
lungo le coste atlantiche europee, comprese le isole britanniche, nel
mare del Nord e nel mar Baltico; 
      b) come secondo ufficiale su navi da passeggeri per viaggi  nel
Mediterraneo e su navi da carico per qualsiasi destinazione; 
      c) come ufficiale su navi da pesca per qualsiasi destinazione; 
    2) assumere il comando: 
      a) di navi da passeggeri di stazza lorda non superiore  a  1000
tonnellate per viaggi nel Mediterraneo, e di navi da carico di stazza
lorda non superiore a 4000 tonnellate, entro i limiti  geografici  di
cui al punto 1) a), purche' abbia effettuato complessivamente 4  anni
di navigazione in servizio di coperta, di cui almeno 1 in qualita' di
primo ufficiale; 
      b) di navi adibite alla pesca di stazza lorda non  superiore  a
4000 tonnellate, nel Mediterraneo, nel mar Nero, nel mar d'Azov,  nel
mar Rosso, lungo le coste dell'Arabia  e  della  India,  compreso  il
golfo Persico, fino a Bombay, lungo le coste  africane,  comprese  le
isole a non piu' di 300 miglia dalla costa, purche' abbia  effettuato
almeno 3 anni di navigazione in servizio di coperta, di cui almeno  1
su navi adibite alla pesca e sempre che abbia superato l'esame per la
specializzazione alla pesca secondo i programmi stabiliti con decreto
del Ministro per la marina mercantile. 
  Gli ufficiali di vascello,  provenienti  dal  servizio  permanente,
iscritti nei ruoli  della  marina  militare,  possono  conseguire  il
titolo di aspirante capitano di lungo corso qualora: 
    a) abbiano effettuato 18  mesi  di  navigazione  in  servizio  di
coperta; 
    b) abbiano superato apposito esame secondo gli speciali programmi
stabiliti dal Ministro per la  marina  mercantile,  di  concerto  con
quello  per  la  difesa,  su  materie  attinenti  alla  utilizzazione
commerciale della nave, comprese nei programmi di insegnamento  degli
istituti tecnici nautici e non in quelli dell'accademia navale. 
  La cancellazione  dai  ruoli  della  marina  militare  comporta  la
perdita del titolo  professionale  di  aspirante  capitano  di  lungo
corso. 
 
                              Art. 252. 
                         (Padrone marittimo) 
 
  Il titolo di padrone marittimo e'  di  quattro  categorie:  padrone
marittimo di prima classe  per  il  traffico,  padrone  marittimo  di
seconda classe per il traffico, padrone marittimo di prima classe per
la pesca, padrone marittimo di seconda classe per la pesca. 
 
                              Art. 253. 
         (Padrone marittimo di prima classe per il traffico) 
 
  Per conseguire il titolo di padrone marittimo di prima  classe  per
il traffico occorrono i seguenti requisiti: 
    1) essere iscritto nella prima categoria della gente di mare; 
    2) avere compiuto i 21 anni di eta'; 
    3)  possedere  il  diploma  di  istituto  professionale  per   le
attivita' marinare o di  istituto  professionale  per  l'industria  e
l'artigianato - settore gente di mare (sezione padroni marittimi  per
il traffico) - di Stato o legalmente riconosciuti; 
    4) avere effettuato 4 anni di navigazione in servizio di coperta;
    5) avere sostenuto  con  esito  favorevole  un  esame  secondo  i
    programmi stabiliti  con  decreto  del  Ministro  per  la  marina
    mercantile. 
  Il padrone marittimo di prima classe per il traffico puo': 
    1) imbarcare: 
      a) come secondo ufficiale su  navi  da  carico,  o  adibite  al
rimorchio, di stazza lorda  non  superiore  a  4000  tonnellate,  nel
Mediterraneo, nel mar Nero, nel mar d'Azov, nel mar Rosso,  lungo  le
coste dell'Arabia e dell'India, compreso  il  golfo  Persico  fino  a
Bombay, lungo le coste africane, lungo le  coste  atlantiche  europee
comprese le isole britanniche, nel mare del Nord e nel mar Baltico; 
      b) come primo  ufficiale,  su  navi  da  carico  o  addette  al
rimorchio di stazza lorda non superiore a 4000  tonnellate,  entro  i
limiti geografici di cui al punto a), purche' abbia effettuato 2 anni
di navigazione dopo il  conseguimento  del  titolo,  in  qualita'  di
ufficiale; 
    2) assumere il comando: 
      a) delle navi da carico o adibite al rimorchio di stazza  lorda
non superiore a 2000 tonnellate e di quelle adibite al  trasporto  di
passeggeri, di stazza lorda  non  superiore  a  1000  tonnellate  che
effettuino viaggi nel Mediterraneo; 
      b) delle navi di cui al precedente n. 1), lettera  a),  purche'
abbia effettuato  almeno  4  anni  di  navigazione,  in  qualita'  di
ufficiale. 
  Gli ufficiali del Corpo equipaggi militari  marittimi  dei  servizi
nautici (nocchieri) e  capi  nocchieri  di  prima,  seconda  e  terza
classe, entro cinque anni dalla cessazione dal  servizio  permanente,
possono conseguire il titolo di padrone marittimo di prima classe per
il traffico qualora: 
    a) abbiano compiuto almeno 4 anni di imbarco dei quali  non  meno
di 1 al comando di unita' navali; 
    b) abbiano superato apposito esame secondo gli speciali programmi
stabiliti con decreto  del  Ministro  per  la  marina  mercantile  di
concerto  con  quello  per  la  difesa  su  materie  attinenti   alla
utilizzazione commerciale della nave. 
 
                            Art. 253-bis. 
        (Padrone marittimo di seconda classe per il traffico) 
 
  Per conseguire il titolo di padrone marittimo di seconda classe per
il traffico occorrono i seguenti requisiti: 
    1) essere iscritti nella prima categoria della gente di mare; 
    2) avere compiuto i 21 anni di eta'; 
    3) possedere la licenza di scuola media; 
    4)  avere  frequentato  con  esito   favorevole   un   corso   di
specializzazione presso istituti scolastici o altri enti  autorizzati
con decreto del Ministro per la marina mercantile; 
    5) avere effettuato 4 anni di navigazione in servizio di coperta;
    6) avere sostenuto  con  esito  favorevole  un  esame  secondo  i
    programmi stabiliti  con  decreto  del  Ministro  per  la  marina
    mercantile. 
  Il padrone marittimo di seconda classe per il traffico puo': 
    1) imbarcare come ufficiale  su  navi  da  carico  o  adibite  al
rimorchio di  stazza  lorda  non  superiore  a  2000  tonnellate  che
compiono viaggi nel Mediterraneo, nel mar Nero, nel mar  d'Azov,  nel
mar Rosso, lungo le coste dell'Arabia e dell'india, compreso il golfo
Persico, fino a Bombay, lungo le coste africane fino a capo Guardafui
ad oriente e al capo Palmas ad occidente, lungo le  coste  Atlantiche
europee comprese le isole britanniche, nel mare del Nord  e  nel  mar
Baltico; 
    2) assumere il comando: 
      a) delle navi di  cui  al  precedente  n.  1),  escluse  quelle
adibite a navigazione a nord  delle  coste  del  Portogallo,  purche'
abbia effettuato almeno 4 anni di imbarco in qualita' di ufficiale; 
      b) delle navi di stazza lorda non superiore a 1000  tonnellate,
comprese quelle adibite al trasporto di passeggeri, nel Mediterraneo. 
  Gli ufficiali del Corpo equipaggi militari  marittimi  dei  servizi
nautici (nocchieri) e i capi nocchieri  di  prima,  seconda  e  terza
classe, entro  5  anni  dalla  cessazione  dal  servizio  permanente,
possono conseguire senza esami il titolo di cui al presente articolo,
sempreche' abbiano compiuto almeno 4 anni di imbarco, dei  quali  non
meno di 1 al comando di unita' navale. 
 
                              Art. 254. 
          (Padrone marittimo di prima classe per la pesca) 
 
  Per conseguire il titolo di padrone marittimo di prima  classe  per
la pesca occorrono i seguenti requisiti: 
    1) essere iscritto nella prima categoria della gente di mare; 
    2) avere compiuto i 21 anni di eta'; 
    3)  possedere  il  diploma  di  istituto  professionale  per   le
attivita' marinare o di  istituto  professionale  per  l'industria  e
l'artigianato - settore gente di mare (sezione padroni marittimi  per
la pesca) - di Stato o legalmente riconosciuto; 
    4) avere effettuato 3 anni di navigazione in servizio di  coperta
su navi adibite alla pesca di cui almeno 1 oltre gli Stretti; 
    5) avere sostenuto  con  esito  favorevole  un  esame  secondo  i
programmi  stabiliti  con  decreto  del  Ministro   per   la   marina
mercantile. 
  Il padrone marittimo di prima classe per la pesca puo': 
    1) imbarcare come ufficiale su navi che esercitano la pesca oltre
gli Stretti; 
    2) assumere il comando di navi adibite alla pesca: 
      a) di stazza lorda non superiore a 250 tonnellate; 
      b)  di  stazza  lorda  non  superiore  a  3000  tonnellate  nel
Mediterraneo   purche'   abbia    effettuato    successivamente    al
conseguimento del titolo almeno un anno di navigazione in servizio di
coperta in qualita' di ufficiale su navi adibite alla pesca; 
      c) di stazza lorda non superiore  a  3000  tonnellate  oltre  i
limiti del Mediterraneo purche' abbia effettuato, successivamente  al
conseguimento del titolo, almeno tre anni di navigazione in  servizio
di coperta in qualita' di ufficiale, di cui almeno  uno  quale  primo
ufficiale, su navi adibite alla pesca oltre gli Stretti. 
  Gli ufficiali del Corpo equipaggi militari  marittimi  dei  servizi
nautici (nocchieri) e i capi nocchieri  di  prima,  seconda  e  terza
classe, entro  5  anni  dalla  cessazione  dal  servizio  permanente,
possono conseguire il titolo di padrone marittimo  per  la  pesca  di
prima classe qualora: 
    a) abbiano compiuto almeno 3 anni di imbarco, dei quali almeno  1
al comando di unita navali; 
    b) abbiano superato apposito esame secondo gli speciali programmi
stabiliti con decreto del  Ministro  per  la  marina  mercantile,  di
concerto con quello per la difesa. 
 
                            Art. 254-bis. 
         (Padrone marittimo di seconda classe per la pesca) 
 
  Per conseguire il titolo di padrone marittimo di seconda classe per
la pesca occorrono i seguenti requisiti: 
    1) essere iscritto nella prima categoria della gente di mare; 
    2) avere compiuto i 21 anni di eta'; 
    3) avere conseguito la licenza di scuola media; 
    4)  avere  frequentato  con  esito   favorevole   un   corso   di
specializzazione presso istituti scolastici o altri enti  autorizzati
con decreto del Ministro per la marina mercantile; 
    5) avere effettuato almeno 3 anni di navigazione in  servizio  di
coperta, di cui almeno  1  su  navi  adibite  alla  pesca  oltre  gli
Stretti; 
    6) avere sostenuto  con  esito  favorevole  un  esame  secondo  i
programmi  stabiliti  con  decreto  del  Ministro   per   la   marina
mercantile. 
  Il padrone marittimo di seconda classe per la pesca puo': 
    1) imbarcare come ufficiale su navi di stazza lorda non superiore
a 3000 tonnellate, adibite alla pesca; 
    2) assumere il comando di navi adibite alla pesca: 
      a) di stazza lorda non superiore alle 150 tonnellate; 
      b)  di  stazza  lorda  non  superiore  a  1000  tonnellate  nel
Mediterraneo   purche'   abbia   effettuato,    successivamente    al
conseguimento del titolo, almeno un anno di navigazione  in  servizio
di coperta in qualita' di ufficiale; 
      c) di stazza lorda non superiore a  1000  tonnellate  altre  lo
stretto di Gibilterra fino a Huelva e sino a capo Palmas, comprese le
isole a non piu' di trecento miglia dalla costa, oltre il  canale  di
Suez, nel mar Rosso, lungo le coste dell'Arabia, dell'India, compreso
il golfo  Persico,  fino  a  Bombay,  e  della  Africa  fino  a  capo
Guardafui, purche' abbia effettuato, successivamente al conseguimento
del titolo, almeno tre anni di navigazione in servizio di coperta  in
qualita' di primo ufficiale, di cui almeno due su navi  adibite  alla
pesca oltre gli Stretti. 
  Gli ufficiali del Corpo equipaggi militari  marittimi  dei  servizi
nautici (nocchieri) e  capi  nocchieri  di  prima,  seconda  e  terza
classe, entro  5  anni  dalla  cessazione  dal  servizio  permanente,
possono conseguire senza esami il titolo di cui al presente articolo,
sempreche' abbiano compiuto almeno 4 anni di imbarco, dei  quali  non
meno di 1 al comando di unita' navale. 
 
                              Art. 255. 
                       (Marinaio autorizzato) 
 
  Il titolo di marinaio autorizzato e'  di  due  categorie:  marinaio
autorizzato al traffico e marinaio autorizzato alla pesca. 
 
                              Art. 256. 
                 (Marinaio autorizzato al traffico) 
 
  Per conseguire  il  titolo  di  marinaio  autorizzato  al  traffico
occorrono i seguenti requisiti: 
    1) essere iscritto nella prima categoria della gente di mare; 
    2) avere compiuto i 21 anni di eta'; 
    3) avere conseguito la licenza di scuola media; 
    4) avere effettuato 4 anni di navigazione in servizio di coperta;
    5) avere sostenuto  con  esito  favorevole  un  esame  secondo  i
    programmi stabiliti  con  decreto  del  Ministro  per  la  marina
    mercantile. 
  Il marinaio autorizzato al traffico puo': 
    1) imbarcare come ufficiale  su  navi  da  carico  o  adibite  al
rimorchio di stazza  lorda  non  superiore  a  1000  tonnellate,  che
effettuino viaggi nel  Mediterraneo  e,  fuori  di  esso,  non  oltre
Huelva, Casablanca, Kosseir, nonche' nel mar Nero; 
    2) assumere il comando: 
      a) delle navi  di  cui  al  precedente  n.  1),  purche'  abbia
effettuato almeno 3 anni di navigazione in qualita' di ufficiale; 
      b) delle navi da carico o adibite al rimorchio di stazza  lorda
non superiore alle 500 tonnellate, nel Mediterraneo; 
      c) delle navi adibite al  trasporto  di  passeggeri  di  stazza
lorda non superiore alle 100 tonnellate, lungo le coste  continentali
o insulari del Mediterraneo, nelle zone a  nord  del  35°  parallelo,
comprese fra il 6° e il 20° meridiano. 
  I secondi capi e i  sergenti  nocchieri  provenienti  dal  servizio
permanente o volontario della marina militare,  entro  5  anni  dalla
cessazione dal servizio, possono conseguire senza esami il titolo  di
cui al presente articolo, purche' abbiano compiuto almeno 4  anni  di
imbarco. 
 
                              Art. 257. 
                  (Marinaio autorizzato alla pesca) 
 
  Per  conseguire  il  titolo  di  marinaio  autorizzato  alla  pesca
occorrono i seguenti requisiti: 
    1) essere iscritto nella prima categoria della gente di mare; 
    2) avere compiuto i 21 anni di eta'; 
    3) avere conseguito la licenza di scuola media; 
    4) avere effettuato 4 anni di navigazione in servizio di coperta,
dei quali almeno 1 su navi adibite alla pesca; 
    5) avere sostenuto  con  esito  favorevole  un  esame  secondo  i
programmi  stabiliti  con  decreto  del  Ministro   per   la   marina
mercantile. 
  Il marinaio autorizzato alla pesca puo': 
    1) imbarcare: 
      a) come primo ufficiale su navi di stazza lorda  non  superiore
alle 1000 tonnellate adibite alla pesca  nel  Mediterraneo,  nel  mar
Nero, nel mar d'Azov, nel mar Rosso, lungo  le  coste  dell'Arabia  e
dell'india, compreso il golfo Persico e fino a Bombay, lungo le coste
africane, comprese le isole a  non  piu'  di  trecento  miglia  dalla
costa, purche' abbia effettuato almeno 3 anni di imbarco in  qualita'
di secondo ufficiale su navi adibite alla pesca oltre gli Stretti; 
      b) come secondo ufficiale su navi di stazza lorda non superiore
alle 3000 tonnellate adibite alla pesca entro i limiti  di  cui  alla
precedente lettera a), purche' abbia  effettuato  almeno  2  anni  di
navigazione in servizio di coperta su navi adibite alla  pesca  oltre
gli Stretti e almeno 2 anni al comando di  navi  addette  alla  pesca
mediterranea; 
    2) assumere il comando di navi di stazza lorda non superiore alle
200 tonnellate addette alla pesca mediterranea  nella  zona  compresa
fra il 6° e il 20° meridiano. 
  I secondi capi e i  sergenti  nocchieri  provenienti  dal  servizio
permanente o volontario della marina militare,  entro  5  anni  dalla
cessazione dal servizio, possono conseguire senza esami il titolo  di
cui al presente articolo, purche' abbiano compiuto almeno 4  anni  di
imbarco. 
 
                              Art. 259. 
              (Capo barca per il traffico nello Stato) 
 
  Per conseguire il titolo di capo barca per il traffico nello  Stato
occorrono i seguenti requisiti: 
    1) essere iscritto nella prima categoria della gente di mare; 
    2) avere compiuto i 21 anni di eta'; 
    3)  avere  conseguito  la  licenza  elementare  e  avere  assolto
l'obbligo scolastico; 
    4) avere effettuato trenta mesi di  navigazione  in  servizio  di
coperta; 
    5) avere sostenuto  con  esito  favorevole  un  esame  secondo  i
programmi  stabiliti  con  decreto  del  Ministro   per   la   marina
mercantile. 
  Il capo barca per il traffico nello Stato puo' assumere il comando: 
    a) di navi di stazza lorda  non  superiore  alle  150  tonnellate
adibite al trasporto di merci lungo le coste continentali ed insulari
dello Stato, entro le venti miglia dalla costa; 
    b) di navi di stazza lorda  non  superiore  alle  50  tonnellate,
adibite al trasporto di passeggeri lungo  le  coste  continentali  ed
insulari dello Stato, entro i limiti del mare territoriale. 
  I sottocapi nocchieri volontari della marina militare, entro 5 anni
dalla cessazione dal servizio,  possono  conseguire  senza  esami  il
titolo di cui al presente articolo, purche' abbiano  compiuto  trenta
mesi di imbarco. 
 
                              Art. 260. 
                 (Capo barca per il traffico locale) 
 
  Per conseguire il titolo di  capo  barca  per  il  traffico  locale
occorrono i seguenti requisiti: 
    1) essere iscritto nella terza categoria della gente di mare; 
    2) non avere  riportato  condanne  per  i  reati  indicati  nello
articolo 238, n. 4; 
    3) avere compiuto 18 anni di eta'; 
    4) avere  conseguito  la  licenza  elementare  ed  avere  assolto
l'obbligo scolastico; 
    5) avere  effettuato  18  mesi  di  navigazione  in  servizio  di
coperta; 
    6) avere sostenuto  con  esito  favorevole  un  esame  secondo  i
programmi  stabiliti  con  decreto  del  Ministro   per   la   marina
mercantile. 
  Il capo barca per il traffico locale puo' assumere  il  comando  di
navi di stazza lorda non superiore alle  100  tonnellate  adibite  al
trasporto di merci e non superiore  alle  25  tonnellate  adibite  al
trasporto di passeggeri, nel compartimento di iscrizione della nave e
nei due limitrofi. 
  Il capo  barca  per  il  traffico  locale  puo'  altresi'  condurre
galleggianti di qualsiasi stazza. 
  Il capo barca per il traffico locale che sia anche in  possesso  di
un   titolo    professionale    di    macchina,    puo'    esercitare
contemporaneamente entrambe le mansioni a bordo di  navi  adibite  al
traffico nei limiti delle abilitazioni relative ai due titoli, previo
parere favorevole dell'autorita' marittima mercantile,  in  relazione
alle sistemazioni di bordo ed ai requisiti tecnici delle navi stesse. 
 
                              Art. 261. 
                 (Capo barca per la pesca costiera) 
 
  Per conseguire il titolo  di  capo  barca  per  la  pesca  costiera
occorrono i seguenti requisiti: 
    1) essere iscritto nella terza categoria della gente di mare; 
    2) non avere riportato condanne per i reati indicati  nello  art.
238, n. 4; 
    3) avere compiuto i 18 anni di eta'; 
    4) avere  conseguito  la  licenza  elementare  ed  avere  assolto
l'obbligo scolastico; 
    5) avere effettuato 18 mesi di navigazione in servizio di coperta
di cui almeno 12 su navi adibite alla pesca; 
    6) avere sostenuto  con  esito  favorevole  un  esame  secondo  i
programmi  stabiliti  con  decreto  del  Ministro   per   la   marina
mercantile. 
  Il capo barca per la pesca costiera puo'  assumere  il  comando  di
navi di  stazza  lorda  non  superiore  alle  60  tonnellate  per  lo
esercizio della pesca costiera. 
  Il capo barca per la pesca costiera, che sia anche in  possesso  di
un   titolo    professionale    di    macchina,    puo'    esercitare
contemporaneamente entrambe le mansioni a bordo di navi adibite  alla
pesca nei limiti delle abilitazioni relative ai  due  titoli,  previo
parere favorevole dell'autorita' marittima mercantile,  in  relazione
alle sistemazioni di bordo ed ai requisiti tecnici delle navi stesse. 
 
                              Art. 262. 
                            (Conduttore) 
 
  Il titolo di conduttore e' di  due  categorie:  conduttore  per  il
traffico locale e conduttore per la pesca locale. 
 
                              Art. 263. 
                 (Conduttore per il traffico locale) 
 
  Per conseguire il titolo  di  conduttore  per  il  traffico  locale
occorrono i seguenti requisiti: 
    1) essere iscritto nella terza categoria della gente di mare; 
    2) non avere riportato condanne per i reati indicati  nello  art.
238, n. 4; 
    3) avere compiuto i 18 anni di eta'; 
    4) avere assolto l'obbligo scolastico; 
    5) avere effettuato 12 mesi di navigazione in servizio di coperta
su qualsiasi tipo di nave. 
  Il conduttore per il traffico locale puo' condurre navi  di  stazza
lorda non superiore a 10 tonnellate, adibite al  trasporto  di  merci
nel circondario  di  iscrizione  della  nave  e  nei  due  circondari
limitrofi, e non superiore alle 5 tonnellate; adibite al trasporto di
passeggeri  entro  tre  miglia  dalla  costa,  nel   circondario   di
iscrizione della nave e nei due circondari limitrofi. 
  Il conduttore per il traffico locale che sia anche in  possesso  di
un   titolo    professionale    di    macchina,    puo'    esercitare
contemporaneamente entrambe le mansioni a bordo di natanti adibiti al
traffico, nei limiti  delle  abilitazioni  relative  ai  due  titoli,
previo parere  favorevole  dell'autorita'  marittima  mercantile,  in
relazione alle sistemazioni di bordo  ed  ai  requisiti  tecnici  dei
natanti stessi. 
 
                              Art. 264. 
                  (Conduttore per la pesca locale) 
 
  Per  conseguire  il  titolo  di  conduttore  per  la  pesca  locale
occorrono i seguenti requisiti: 
    1) essere iscritto nella terza categoria della gente di mare; 
    2) non avere riportato condanne per i reati indicati  nello  art.
238, n. 4; 
    3) avere compiuto 18 anni di eta'; 
    4) avere assolto l'obbligo scolastico; 
    5) avere effettuato 12 mesi di navigazione in servizio di coperta
di cui almeno 6 su navi adibite alla pesca. 
  Il conduttore per la pesca locale  puo'  condurre  navi  di  stazza
lorda non superiore a 25  tonnellate,  adibite  alla  pesca  entro  i
limiti del mare territoriale. 
  Il conduttore per la pesca locale, che sia anche in possesso di  un
titolo professionale di macchina, puo' esercitare  contemporaneamente
entrambe le mansioni a bordo di natanti da  pesca  nei  limiti  delle
abilitazioni  relative  ai  due  titoli,  previo  parere   favorevole
dell'autorita' marittima mercantile, in relazione  alle  sistemazioni
di bordo ed ai requisiti tecnici dei natanti stessi. 
 
                              Art. 266. 
                       (Capitano di macchina) 
 
  Per conseguire il titolo di capitano di macchina occorrono seguenti
requisiti: 
    1) avere compiuto i 23 anni di eta'; 
    2) possedere il titolo di aspirante capitano di macchina; 
    3) avere lavorato per un anno in uno stabilimento meccanico  alla
costruzione  o  alla  riparazione  di  macchine  e  avere,   inoltre,
effettuato 36 mesi di navigazione in servizio di macchina, dei  quali
almeno 6 su piroscafi e 6 su motonavi,  oppure  avere  effettuato  48
mesi di navigazione in servizio di macchina, dei quali  almeno  6  su
piroscafi e 6 su motonavi; 
    4) avere sostenuto  con  esito  favorevole  un  esame  secondo  i
programmi  stabiliti  con  decreto  del  Ministro   per   la   marina
mercantile. 
  Il capitano di macchina puo': 
    1) imbarcare come ufficiale di  macchina  su  navi  di  qualsiasi
tipo, dotate di apparato motore di qualsiasi potenza, e per qualsiasi
destinazione; 
    2) assumere la direzione di macchina di navi di  qualsiasi  tipo,
dotate di apparato  motore  di  qualsiasi  potenza  e  per  qualsiasi
destinazione, escluse quelle il cui comando e' riservato ai  capitani
superiori di lungo corso, a norma del secondo comma dell'art. 249; 
    3) assumere la direzione: 
      a) degli impianti elettrici di bordo, di  potenza  erogata  non
superiore a duemila chilovatti, purche' abbia  effettuato  almeno  un
anno di navigazione come addetto al servizio di  impianti  elettrici,
la cui potenza, somma delle potenze utenti, esclusa quella  destinata
al circuito luce, non sia inferiore a duecentocinquanta chilovatti; 
      b)  degli  impianti  elettrici  di  bordo  di  potenza  erogata
superiore a duemila chilovatti, purche'  abbia  effettuato  almeno  2
anni di navigazione come ufficiale adibito ai  servizi  elettrici  di
bordo su navi munite di impianti di potenza  non  inferiore  a  mille
chilovatti, calcolando tale potenza a norma della precedente  lettera
a). 
  Gli ufficiali del genio navale, iscritti  nei  ruoli  della  marina
militare, possono  conseguire  il  titolo  di  capitano  di  macchina
qualora abbiano compiuto su navi militari o mercantili i  periodi  di
navigazione stabiliti al n. 3) del primo comma del presente articolo. 
Il  conseguimento  del  titolo  di  capitano  di  macchina  legittima
all'esercizio della professione marittima nei  limiti  e  secondo  le
modalita' indicate nel presente articolo, ritenendosi a tale  effetto
valida la navigazione compiuta su navi militari. La cancellazione dai
ruoli  della  marina  militare  comporta  la   perdita   del   titolo
professionale di capitano di macchina. 
  Qualora  esigenze  della  navigazione  lo  richiedano  puo'  essere
affidata al capitano di macchina la direzione di macchina di navi per
le quali questa e' riservata in via normale al capitano superiore  di
macchina. 
 
                              Art. 267. 
                  (Aspirante capitano di macchina) 
 
  Per  conseguire  il  titolo  di  aspirante  capitano  di   macchina
occorrono i seguenti requisiti: 
    1) avere compiuto i 21 anni di eta'; 
    2) possedere il titolo di allievo capitano di macchina; 
    3) avere lavorato per 6 mesi in uno stabilimento  meccanico  alla
costruzione o alla riparazione di macchine e avere inoltre effettuato
12 mesi di navigazione come addetto al servizio di  macchina,  oppure
avere effettuato 18 mesi di navigazione come addetto al  servizio  di
macchina; 
    4) avere sostenuto con  esito  favorevole  un  esame,  secondo  i
programmi  stabiliti  con  decreto  del  Ministro   per   la   marina
mercantile. 
  L'aspirante capitano di macchina puo' imbarcare: 
    a) come primo ufficiale di macchina, su navi da carico dotate  di
apparato motore a combustione interna di potenza non superiore a 4000
cavalli asse o a vapore di  potenza  non  superiore  a  5000  cavalli
indicati; 
    b)  come  secondo  ufficiale  di  macchina  su  navi  da  carico,
qualunque  sia  la  potenza  dell'apparato  motore,  e  su  navi   da
passeggeri nel Mediterraneo; 
    c) come ufficiale di macchina su  navi  da  pesca  per  qualsiasi
destinazione, qualunque sia la potenza dell'apparato motore. 
  L'aspirante   capitano   di   macchina   che    abbia    effettuato
complessivamente  4  anni  di  navigazione,  di  cui  almeno  1  come
ufficiale, puo' assumere la direzione di macchina: 
    a) di navi da passeggeri dotate di apparato motore di potenza non
superiore agli 800 cavalli asse o ai 900 cavalli indicati; 
    b) di navi da carico o addette al rimorchio  dotate  di  apparato
motore di potenza non superiore  ai  4000  cavalli  asse  o  ai  5000
cavalli indicati; 
    c) di navi adibite alla pesca di stazza lorda non superiore  alle
4000 tonnellate; 
    d) di navi di qualsiasi tipo o potenza di macchina, adibite  alla
navigazione a distanza non superiore alle venti miglia dalla costa. 
  Gli ufficiali del genio navale  iscritti  nei  ruoli  della  marina
militare e gli ufficiali del Corpo  equipaggi  militari  marittimi  -
rutolo servizi di macchina - e i capi meccanici e motoristi navali di
prima, seconda e terza classe  entro  5  anni  dalla  cessazione  dal
servizio  permanente,  possono  conseguire  il  titolo  di  aspirante
capitano di macchina qualora abbiano compiuto un periodo di effettiva
navigazione su navi militari o mercantili pari a quello stabilito  al
n. 3) del primo comma del presente  articolo.  La  cancellazione  dai
ruoli  della  marina  militare  comporta  la   perdita   del   titolo
professionale di aspirante capitano di macchina. 
 
                              Art. 269. 
                         (Meccanico navale) 
 
  Il titolo di meccanico navale e' di tre categorie: 
    meccanico navale di prima classe specializzato, meccanico  navale
di prima classe, meccanico navale di seconda classe per motonavi. 
 
                              Art. 270. 
          (Meccanico navale di prima classe specializzato) 
 
  Per conseguire il  titolo  di  meccanico  navale  di  prima  classe
specializzato occorrono i seguenti requisiti: 
    1) essere iscritto nella prima categoria della gente di mare; 
    2) avere compiuto i 21 anni di eta'; 
    3)  possedere  il  diploma  di  istituto  professionale  per   le
attivita' marinare o di  istituto  professionale  per  l'industria  e
l'artigianato - settore gente di mare, sezione meccanici navali -  di
Stato o legalmente riconosciuti; 
    4)  avere  lavorato  per  almeno  18  mesi  in  uno  stabilimento
meccanico alla costruzione o alla riparazione  di  macchine  e  avere
effettuato almeno 18 mesi di navigazione  come  addetto  al  servizio
dell'apparato motore, dei quali almeno 6 su navi  a  vapore  e  6  su
motonavi. Il periodo di lavoro in  uno  stabilimento  meccanico  alla
costruzione o alla riparazione di macchine puo' essere sostituito  da
un periodo di navigazione di eguale durata, in  qualita'  di  operaio
meccanico o di capo fuochista; 
    5) avere sostenuto  con  esito  favorevole  un  esame  secondo  i
programmi  stabiliti  con  decreto  del  Ministro   per   la   marina
mercantile. 
  Il meccanico navale di prima classe specializzato puo': 
    1) imbarcare: 
      a) come secondo ufficiale in servizio di guardia  in  macchina,
su navi da carico o adibite al rimorchio, dotate di apparato motore a
combustione interna o a  vapore,  con  esclusione  di  quelli  diesel
elettrici e a turbina a gas; di potenza non superiore a 3500  cavalli
asse o 3800 cavalli indicati; 
      b) come primo ufficiale in servizio  di  guardia  in  macchina,
sulle navi di cui al precedente punto a),  purche'  abbia  effettuato
dieci anni di navigazione in qualita' di  ufficiale  in  servizio  di
guardia in macchina; 
      c) come ufficiale in servizio di guardia in macchina,  su  navi
adibite  alla  pesca,  di  stazza  lorda  non  superiore  alle   4000
tonnellate, con le esclusioni di cui al precedente punto a); 
    2) assumere la direzione di macchina: 
      a) delle navi di cui al precedente punto 1), a),  purche'  dopo
il conseguimento del titolo abbia effettuato 3 anni di navigazione in
qualita' di ufficiale in servizio di guardia in macchina; 
      b) di  navi  da  passeggeri,  dotate  di  apparato  motore  non
superiore agli 800 cavalli asse o ai  900  cavalli  indicati  purche'
dopo  il  conseguimento  del  titolo  abbia  effettuato  3  anni   di
navigazione di cui almeno 1 in servizio di guardia in macchina; 
      c) di navi adibite alla pesca, di stazza  lorda  non  superiore
alle 2000 tonnellate, purche' dopo il conseguimento del titolo  abbia
effettuato almeno 3 anni di navigazione, di cui almeno 1 in  servizio
di guardia in macchina; 
      d) di navi di qualsiasi tipo e potenza di macchina,  di  stazza
lorda non superiore alle 2000 tonnellate, adibite alla navigazione  a
distanza non superiore alle venti miglia dalla costa purche' dopo  il
conseguimento del titolo abbia effettuato 3 anni di navigazione,  dei
quali almeno 1 in servizio di guardia in macchina. 
  I meccanici e i motoristi navali della marina militare  provenienti
dal servizio permanente, entro 5 anni dall'invio in congedo,  possono
conseguire il titolo  di  meccanico  navale  specializzato  di  prima
classe,  purche'  abbiano  effettuato,  prima  del  congedamento  una
navigazione complessiva di 4 anni in servizio di macchina. 
 
                            Art. 270-bis. 
                 (Meccanico navale di prima classe) 
 
  Per consentire il  titolo  di  meccanico  navale  di  prima  classe
occorrono i seguenti requisiti: 
    1) essere iscritto nella prima categoria della gente di mare; 
    2) avere compiuto i 21 anni di eta'; 
    3) possedere la licenza di scuola media; 
    4) avere lavorato per almeno diciotto mesi  in  uno  stabilimento
meccanico alla costruzione o alla riparazione  di  macchine  e  avere
effettuato almeno 18 mesi di navigazione  come  addetto  al  servizio
dell'apparato motore dei quali almeno 6 su  navi  a  vapore  e  6  su
motonavi. 
  Il periodo di lavoro in uno stabilimento meccanico alla costruzione
o alla riparazione di macchine puo' essere sostituito da  un  periodo
di navigazione di eguale durata in qualita' di operaio motorista,  di
operaio meccanico o di capo fuochista; 
    5) avere frequentato, con esito favorevole, dopo il tirocinio  di
officina e di navigazione un corso integrativo secondo le modalita' e
i  programmi  stabiliti  con  decreto  del  Ministro  per  la  marina
mercantile di concerto col Ministro per la pubblica istruzione; 
    6) avere sostenuto  con  esito  favorevole  un  esame  secondo  i
programmi  stabiliti  con  decreto  del  Ministro   per   la   marina
mercantile. 
  Il meccanico navale di prima classe puo': 
    1) imbarcare: 
      a)  come  ufficiale  in  servizio  di  guardia  ai   macchinari
ausiliari di bordo su navi di qualsiasi tipo, tonnellaggio o  potenza
di apparato motore e per qualsiasi destinazione; 
      b) come ufficiale in servizio di guardia in macchina su navi da
carico o addette al rimorchio dotate di apparato  motore  di  potenza
non superiore a 1800 cavalli asse o ai 2000 cavalli indicati; 
      c) come ufficiale in servizio di guardia in  macchina  su  navi
adibite  alla  pesca,  di  stazza  lorda  non  superiore  alle   2000
tonnellate; 
    2) assumere la direzione di macchina: 
      a) di navi da carico o adibite al rimorchio dotate di  apparato
motore di potenza non superiore  ai  1800  cavalli  asse  o  ai  2000
cavalli indicati purche'  dopo  il  conseguimento  del  titolo  abbia
effettuato 3 anni di navigazione di  cui  almeno  1  in  servizio  di
guardia in macchina; 
      b) di navi da passeggeri dotate di apparato motore  di  potenza
non superiore ai 400 cavalli asse o ai 450 cavalli  indicati  purche'
dopo  il  conseguimento  del  titolo  abbia  effettuato  3  anni   di
navigazione di cui almeno 1 in servizio di guardia in macchina; 
      c) di navi da pesca di stazza lorda  non  superiore  alle  2000
tonnellate purche' dopo il conseguimento del titolo abbia  effettuato
3 anni di navigazione di cui almeno  1  in  servizio  di  guardia  in
macchina; 
      d) di navi di qualsiasi tipo o potenza di macchina adibite alla
navigazione a distanza non superiore alle venti miglia  dalla  costa,
purche' dopo il conseguimento del titolo abbia effettuato 3  anni  di
navigazione dei quali almeno 1 in servizio di guardia in macchina. 
 
                              Art. 271. 
          (Meccanico navale di seconda classe per motonavi) 
 
  Per conseguire il titolo di meccanico navale di seconda classe  per
motonavi occorrono i seguenti requisiti: 
    1) essere iscritto nella prima categoria della gente di mare; 
    2) avere compiuto i 21 anni di eta'; 
    3) avere conseguito la licenza di scuola media; 
    4)  avere   frequentato,   con   esito   favorevole,   un   corso
specializzato presso istituti scolastici o altri enti autorizzati dal
Ministro per la marina mercantile; avere effettuato, inoltre 18  mesi
di navigazione al  servizio  di  motori  a  combustione  interna,  di
potenza non inferiore a 100 cavalli asse; 
    5) avere sostenuto  con  esito  favorevole  un  esame  secondo  i
programmi  stabiliti  con  decreto  del  Ministro   per   la   marina
mercantile. 
  Il meccanico navale di seconda classe per motonavi puo': 
    1) imbarcare: 
      a) come primo ufficiale in servizio di guardia in  macchina  su
motonavi da carico o adibite al rimorchio, di potenza non superiore a
1500 cavalli asse; e come secondo ufficiale su motonavi da  carico  o
adibite al rimorchio, di potenza non superiore ai 1800 cavalli asse; 
      b) come  ufficiale  in  servizio  di  guardia  in  macchina  su
motonavi adibite alla pesca, di stazza lorda non superiore alle  2000
tonnellate; 
    2) assumere la direzione di macchina: 
      a) su motonavi da carico o adibite al rimorchio, di potenza non
superiore a 800 cavalli asse; 
      b) su motonavi da carico o adibite al rimorchio, di potenza non
superiore a 1500 cavalli asse, purche',  dopo  il  conseguimento  del
titolo, abbia effettuato almeno 2 anni di navigazione in servizio  di
guardia in macchina su motonavi; 
      c) su motonavi da  passeggeri  dotate  di  apparato  motore  di
potenza non superiore a 200 cavalli asse; 
      d) su motonavi adibite alla pesca di stazza lorda non superiore
alle 500 tonnellate; 
      e)  su  motonavi  adibite  alla  pesca,  di  stazza  lorda  non
superiore alle 1000 tonnellate, purche', dopo  il  conseguimento  del
titolo, abbia effettuato almeno 2 anni di navigazione in servizio  di
guardia in macchina su motonavi. 
  I  secondi  capi  e  i  sergenti  meccanici  e   motoristi   navali
provenienti  dal  servizio  permanente  o  volontario  della   marina
militare possono, entro 5 anni dall'invio in congedo,  conseguire  il
titolo di meccanico navale di seconda classe  per  motonavi,  purche'
abbiano effettuato almeno  3  anni  di  navigazione  in  servizio  di
macchina. 
 
                              Art. 272. 
                       (Fuochista autorizzato) 
 
  Per conseguire il  titolo  di  fuochista  autorizzato  occorrono  i
seguenti requisiti: 
    1) essere iscritto nelle prima categoria della gente di mare; 
    2) avere compiuto i 21 anni di eta'; 
    3) avere conseguito la licenza di scuola media; 
    4) avere effettuato 2 anni di navigazione in servizio di macchina
su  piroscafi  e  avere  seguito,  con  esito  favorevole,  un  corso
teorico-pratico della durata di un anno presso istituti scolastici  o
enti autorizzati con decreto del Ministro per la  marina  mercantile,
oppure avere  effettuato  3  anni  di  navigazione  su  piroscafi  in
servizio di  macchina,  di  cui  i  come  capo  fuochista  o  operaio
meccanico; 
    5) avere sostenuto  con  esito  favorevole  un  esame  secondo  i
programmi  stabiliti  con  decreto  del  Ministro   per   la   marina
mercantile. 
  Il fuochista autorizzato puo': 
    1) imbarcare: 
      a) su piroscafi da carico o addetti al  rimorchio;  come  primo
ufficiale in servizio di guardia in macchina,  se  l'apparato  motore
sia di potenza non superiore ai 1600 cavalli indicati, e come secondo
ufficiale se l'apparato motore sia di potenza non superiore  ai  2000
cavalli indicati; 
      b) su  piroscafi  addetti  alla  pesca,  di  stazza  lorda  non
superiore alle 2000 tonnellate, come ufficiale in servizio di guardia
in macchina; 
    2) assumere la direzione di macchina: 
      a) su piroscafi da carico, o addetti al  rimorchio,  dotati  di
apparato motore di potenza non superiore a 900 cavalli indicati; 
      b) su piroscafi da carico, o adibiti al  rimorchio,  dotati  di
apparato motore di potenza non superiore ai  1600  cavalli  indicati,
purche', dopo il conseguimento del titolo abbia effettuato almeno  24
mesi di navigazione in servizio di guardia in macchina su piroscafi; 
      c)  su  piroscafi  adibiti  alla  pesca  di  stazza  lorda  non
superiore alle 500 tonnellate; 
      d)  su  piroscafi  adibiti  alla  pesca  di  stazza  lorda  non
superiore alle 1000 tonnellate, purche', dopo  il  conseguimento  del
titolo, abbia effettuato almeno 24 mesi di navigazione in servizio di
guardia su piroscafi. 
  I meccanici ed i fuochisti provenienti dalla  marina  militare  che
siano in possesso del certificato di abilitazione  alla  condotta  di
macchine a vapore di potenza non superiore a 150 cavalli,  rilasciato
dalla  marina  militare  per  uso  civile,  possono,  entro  5   anni
dall'invio in congedo, conseguire il titolo di fuochista autorizzato,
senza sostenere i relativi esami, purche' in possesso  dei  requisiti
prescritti ai numeri 3) e 4) del presente articolo. 
 
                              Art. 273. 
                        (Motorista abilitato) 
 
  Per  conseguire  il  titolo  di  motorista  abilitato  occorrono  i
seguenti requisiti: 
    1) essere iscritto nella terza categoria della gente di mare; 
    2) avere compiuto i 19 anni di eta'; 
    3) non avere riportato condanne per i reati indicati  nello  art.
238, n. 4; 
    4) avere  conseguito  la  licenza  elementare  ed  avere  assolto
l'obbligo scolastico; 
    5)  avere  frequentato  con  esito   favorevole   un   corso   di
specializzazione presso istituti scolastici o altri enti  autorizzati
con decreto del Ministro per la marina mercantile; 
    6) avere inoltre effettuato 12 mesi di navigazione al servizio di
motori a combustione interna o a scoppio; 
    7) avere sostenuto  con  esito  favorevole  un  esame  secondo  i
programmi  stabiliti  con  decreto  del  Ministro   per   la   marina
mercantile. 
  Il motorista abilitato puo' condurre: 
    a) motori a combustione  interna  o  a  scoppio  di  potenza  non
superiore a 85 cavalli asse installati su navi di stazza lorda fino a
25 tonnellate adibite al trasporto di passeggeri, entro i limiti  del
compartimento di iscrizione della nave, e non superiore a 400 cavalli
asse, installati su navi adibite al trasporto di merci; 
    b) motori a combustione interna o a scoppio, installati  su  navi
di stazza lorda non superiore a 60  tonnellate,  adibite  alla  pesca
costiera. 
  L'abilitazione riguarda esclusivamente il tipo  di  motore  per  il
quale e' rilasciata. 
  I meccanici e motoristi  provenienti  dalla  marina  militare,  che
siano in possesso del  certificato  di  idoneita'  alla  condotta  di
motori a combustione interna o a scoppio di potenza non  superiore  a
400 cavalli asse, rilasciato per uso civile  dalla  marina  militare,
possono conseguire il titolo di motorista abituato, senza sostenere i
relativi esami, purche'  in  possesso  dei  requisiti  prescritti  ai
numeri 3), 4) e 6) del presente articolo. 
 
                              Art. 274. 
                        (Marinaio motorista) 
 
  Per conseguire il titolo di marinaio motorista occorrono i seguenti
requisiti: 
    1) essere iscritto nella terza categoria della gente di mare; 
    2) non avere riportato condanna per i reati indicati  nello  art.
238, n. 4; 
    3) avere compiuto i 19 anni di eta'; 
    4) avere assolto l'obbligo scolastico; 
    5) avere effettuato sei mesi di navigazione al servizio di motori
endotermici; 
    6) avere sostenuto con esito favorevole  un  esperimento  pratico
secondo i programmi stabiliti con decreto del Ministro per la  marina
mercantile. 
  Il marinaio motorista puo' condurre: 
    a) motori a combustione  interna  o  a  scoppio  di  potenza  non
superiore a 250 cavalli asse, su navi adibite al trasporto di merci; 
    b) motori a combustione interna o a scoppio installati su navi di
stazza lorda non superiore alle 25  tonnellate,  adibite  alla  pesca
locale. 
  L'abilitazione riguarda esclusivamente il tipo  di  motore  per  il
quale e' rilasciata. 
 
                              Art. 279. 
                      (Allievo maestro d'ascia) 
 
  Per essere iscritto, in qualita' di  allievo  maestro  d'ascia  nel
Registro di cui all'art. 275 occorre aver compiuto i 15 anni di eta',
avere  assolto  l'obbligo  scolastico  ed  essere   domiciliato   nel
territorio dello Stato. 
 
                              Art. 292. 
                       (Risultato degli esami) 
 
  I candidati che  conseguono  la  media  di  almeno  sei  decimi  in
ciascuna delle prove scritte, in ciascuno dei gruppi di  prove  orali
e, ove sia  prescritto,  nell'esperimento  pratico,  sono  dichiarati
idonei. 
 
                              Art. 298. 
     (Navigazione valida per conseguire i titoli professionali) 
 
  La  navigazione  richiesta  per  il  conseguimento  dei  titoli  di
capitano superiore di lungo corso, di capitano di lungo  corso  e  di
padrone marittimo deve essere effettuata almeno per un terzo su  navi
nazionali. 
  La navigazione effettuata entro i limiti, del mare  territoriale  o
lungo le coste di due circondari confinanti tra loro e' valida per il
conseguimento dei titoli professionali di capo barca per il  traffico
locale, conduttore,  fuochista  autorizzato,  motorista  abilitato  e
marinaio motorista; non e' valida per il  conseguimento  degli  altri
titoli. 
  La  navigazione  richiesta  dal  presente  articolo  deve,   essere
effettuata in acque marittime. 
 
                            Art. 298-bis. 
                         (Norme transitorie) 
 
  A coloro che per eta' non siano soggetti agli  obblighi  scolastici
derivanti dall'applicazione della legge 31 dicembre  1962,  n.  1859,
nonche' a coloro che siano in possesso  di  licenza  delle  soppresse
scuole  professionali  di  educazione   marinara   continueranno   ad
applicarsi le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica
18 febbraio 1963, n. 678. 
  Coloro i quali abbiano gia' conseguito o che,  a  norma  del  comma
precedente, conseguano titoli professionali per i  quali  il  decreto
del Presidente della Repubblica 18 febbraio 1963, n.  678,  prescriva
la licenza  di  scuola  elementare,  o  di  scuola  professionale  di
educazione marinara, possono, previo superamento  di  apposito  esame
integrativo secondo i programmi stabiliti con  decreto  del  Ministro
per la marina  mercantile,  conseguire  i  corrispondenti  titoli  di
coperta o di macchina per  i  quali  il  presente  decreto  prescrive
rispettivamente la licenza di scuola media o il diploma  di  istituto
professionale di Stato per le attivita' marinare. 
 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara'  inserto
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. 
 
  Dato a Roma, addi' 9 dicembre 1970 
 
                               SARAGAT 
 
                                  COLOMBO - REALE - MANNIRONI - 
                                  TANASSI - VIGLIANESI 
 
Visto, il Guardasigilli: COLOMBO 
  Registrato alla Corte dei conti, addi' 20 luglio 1971 
  Atti del Governo, registro n. 243, foglio n. 47 - CARUSO