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LEGGE 8 giugno 1971, n. 438

Norma integrativa delle leggi 13 luglio 1965, n. 882, e 5 giugno 1965, n. 707, modificate dalla legge 10 luglio 1969, n. 469, concernenti gli ordinamenti della banda della guardia di finanza e del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza.

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Testo in vigore dal: 22-7-1971
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1

  A  parziale  modifica  degli  articoli  33 e seguenti della legge 5
giugno  1965,  n.  707, e degli articoli 24 e seguenti della legge 13
luglio  1965,  n.  882,  tutti gli esecutori aggregati alla banda del
Corpo  delle  guardie  di  pubblica  sicurezza e alla banda del Corpo
delle  guardie di finanza, in servizio alla data di entrata in vigore
delle  dette  leggi  e  trattenuti  nelle  bande stesse per qualsiasi
periodo  anche  oltre  la  data di entrata in vigore della successiva
legge  10  luglio  1969,  n.  469,  sono  inquadrati  in soprannumero
all'organico  nelle bande stesse, con la collocazione nei ruoli delle
terze  parti  B,  secondo le tabelle allegate alle indicate leggi, in
relazione allo strumento suonato ed al servizio prestato.