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LEGGE 13 luglio 1965, n. 882

Ordinamento della banda della Guardia di finanza.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 21/09/1987)
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Testo in vigore dal:  21-11-1987
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Art. 24


I musicanti della banda della Guardia di finanza in servizio alla data del 7 ottobre 1964 sono inquadrati, in relazione allo strumento suonato e al periodo di servizio prestato nella banda, secondo i criteri fissati dalle tabelle annesse alla presente legge.
Nella determinazione dell'anzianità di servizio di cui al precedente comma è computato anche l'eventuale periodo di appartenenza alla banda anteriormente al regolare inserimento come musicanti effettivi a seguito di concorso.
Qualora l'inquadramento comporti l'attribuzione di un grado superiore a quello rivestito dal musicante si procede alla sua valutazione secondo le modalità di cui al titolo IV capo II ed alla conseguente promozione. Nei casi in cui l'inquadramento comporti l'attribuzione di più gradi, i gradi successivi al primo saranno conferiti, sempre con le modalità stabilite nel titolo IV, capo II, al compimento di sei mesi di effettiva permanenza nel grado inferiore.
In caso di inidoneità si applicano le norme di cui al precedente art. 20.
Qualora l'inquadramento comporti il conferimento di un grado inferiore a quello rivestito dal musicante questi conserva il proprio grado e la propria anzianità.
L'eventuale periodo di servizio prestato in eccedenza sarà conteggiato in occasione del successivo avanzamento.
((5))
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AGGIORNAMENTO (5)
Il D.L. 21 settembre 1987, n. 387, convertito con modificazioni dalla L. 20 novembre 1987, n. 472, ha disposto (con l'art. 11-ter) che il Governo è delegato ad emanare, entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, appositi decreti per il riordinamento della banda dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza al fine di adeguare la posizione dei componenti delle citate bande a quella degli appartenenti alla Polizia di Stato, fissata con il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1987, n. 240. All'entrata in vigore dei decreti del Presidente della Repubblica di cui al comma 1, la legge 13 luglio 1965, n. 882, e successive modificazioni, si intenderà abrogata.