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LEGGE 11 maggio 1971, n. 421

Norme concernenti le ferme degli ufficiali e dei sottufficiali piloti e le aliquote di valutazione dei capitani piloti dell'Aeronautica militare.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 08/05/2010)
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Testo in vigore dal:  20-7-1971 al: 8-10-2010
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


Gli allievi dell'Accademia aeronautica ammessi con concorso ordinario alla 1ª classe o con concorso straordinario alla 2ª classe assumono all'atto dell'ammissione in Accademia una ferma di anni sei; all'atto del conferimento della qualifica di aspirante ufficiale, gli allievi del ruolo naviganti devono assumere l'obbligo di permanere in servizio quali ufficiali del ruolo naviganti per un periodo di anni quattordici.