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LEGGE 3 maggio 1971, n. 330

Modificazioni alla legge 3 agosto 1949, n. 589, per l'esecuzione di opere pubbliche di interesse degli enti locali.

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Testo in vigore dal: 27-6-1971
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Le disposizioni dell'articolo 2 della legge 30 maggio 1965, n. 574,
sono  estese a tutte le opere indicate nel comma quinto dell'articolo
4  della  legge  3  agosto  1949,  n.  589,  quale risulta modificato
dall'articolo 1 della legge 9 agosto 1954, n. 649.
  Il  Ministro per i lavori pubblici, prima di ammettere a contributo
nuove  opere  a  norma del comma precedente, integra gli importi gia'
ammessi  per  le  opere  non ancora completate, se ritenute urgenti e
necessarie.