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LEGGE 8 maggio 1971, n. 304

Conservazione ai residui e utilizzo delle somme stanziate nel bilancio del Ministero della sanità ai sensi dell'articolo 33 della legge 12 febbraio 1968, n. 132.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
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Testo in vigore dal:  20-6-1971 al: 21-12-2008
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno

approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA;

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1



Le somme di cui all'articolo 33 della legge 12 febbraio 1968, n. 132, assegnate negli anni 1967, 1968, 1969 e 1970, che non siano state impegnate allo scadere dell'anno finanziario 1970 potranno essere utilizzate a tutto il 31 dicembre 1971.