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LEGGE 25 marzo 1971, n. 212

Concessione di indennizzi in favore di cittadini colpiti da provvedimenti di espropriazione in Tunisia.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
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Testo in vigore dal:  19-5-1971 al: 21-12-2008
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


Ai cittadini italiani colpiti dai provvedimenti di espropriazioni adottati il 12 maggio 1964 dal Governo tunisino, è attribuito un indennizzo a valere sull'ammontare globale forfettario di nove miliardi di lire, conseguito con l'accordo italo-tunisino del 29 agosto 1967.
L'indennizzo verrà corrisposto in base alle clausole di detto accordo ed applicando un indice percentuale unico risultante dal rapporto fra il valore al 1964 del complesso delle proprietà perdute e l'ammontare del risarcimento globale conseguito.
Il valore verrà determinato secondo le procedure e modalità contenute nella legge 5 giugno 1965, n. 718, e le valutazioni di dinari tunisini saranno rapportate in lire al cambio vigente alla data dell'accordo stesso.
L'ammontare così risultante sarà corrisposto al netto delle quote di debito dei proprietari di cui al citato accordo.
La spesa di lire 9 miliardi sarà iscritta in bilancio in ragione di lire 3 miliardi nell'esercizio 1970 e di lire 2 miliardi in ciascuno degli esercizi 1971, 1972 e 1973.
L'ammontare del risarcimento in 9 miliardi di lire accordato dal governo tunisino sarà versato in apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata.