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LEGGE 25 marzo 1971, n. 185

Modificazioni alla tabella 1 annessa alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, e successive modificazioni, sull'avanzamento degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 08/05/2010)
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Testo in vigore dal:  14-5-1971 al: 8-10-2010
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno

approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1



La determinazione delle aliquote di valutazione per l'avanzamento al grado di colonnello per gli anni 1971, 1972, 1973 e 1974 dei tenenti colonnelli del ruolo speciale unico delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio, è effettuata, senza tener conto del vincolo della anzianità complessiva di 11 anni nei gradi di maggiore e di tenente colonnello, previsto dalla nota "m" in calce alla tabella 1 annessa alla legge 12 novembre 1955, numero 1137, quale modificata dalla legge 16 novembre 1962, n. 1622.