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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 ottobre 1970, n. 1435

Modificazioni allo statuto dell'Istituto universitario di lingue moderne di Milano.

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vigente al 27/04/2024
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Testo in vigore dal: 5-5-1971
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Veduto  lo statuto dell'Istituto universitario di lingue moderne di
Milano,  approvato  con  decreto  del  Presidente della Repubblica 31
ottobre  1968, n. 1490, e modificato con decreto del Presidente della
Repubblica 31 ottobre 1969, n. 1327;
  Veduto  il  testo  unico  delle  leggi  sull'istruzione  superiore,
approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
  Veduto  il  regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito
nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
  Veduto  il  regio  decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive
modificazioni;
  Vedute  le  proposte  di  modifiche  dello  statuto formulate dalle
autorita' accademiche dell'universita' anzidetta;
  Riconosciuta  la  particolare  necessita'  di  approvare  le  nuove
modifiche proposte;
  Sentito   il   parere   del   Consiglio  superiore  della  pubblica
istruzione;
  Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

                              Decreta:

  Lo statuto dell'Istituto universitario di lingue moderne di Milano,
approvato  e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente
modificato come appresso:

  Art. 19. - E' abrogato e sostituito dal seguente:
    La   facolta'  conferisce  la  laurea  in  lingue  e  letterature
straniere.
  Titolo di ammissione: quello previsto dalle vigenti disposizioni di
legge.
  La durata del corso degli studi e' di 4 anni.
  Il  consiglio  di  facolta'  potra',  a quanti siano in possesso di
un'altra laurea italiana o titolo equipollente straniero, nonche' dei
titoli rilasciati in base alla legge 2 aprile 1968, n. 458, accordare
l'abbreviazione dei corsi presso la facolta' medesima.
  Dopo  l'art.  24  sono aggiunti i seguenti nuovi articoli, relativi
all'istituzione  della  scuola di specializzazione in didattica delle
lingue  e  letterature  moderne  e della scuola speciale di relazioni
pubbliche.

Scuola  di  specializzazione  in didattica delle lingue e letterature
                               moderne

  Art. 25. - E' costituita, presso l'Istituto universitario di lingue
moderne,  una "Scuola di specializzazione in didattica delle lingue e
letterature  moderne" articolata in due indirizzi: 1° linguistico, 2°
storico-letterario.
  Art. 26. - La scuola e' retta da un consiglio di scuola formato dal
direttore     dell'I.U.L.M.,    dal    presidente    del    consiglio
d'amministrazione  dello  I.U.L.M.,  dai  professori  ufficiali della
scuola stessa. Il consiglio d'amministrazione dell'I.U.L.M. nomina il
direttore   della   scuola   ed  i  docenti  (scelti  tra  professori
universitari  e  cultori della materia italiani e stranieri) e decide
sulle proposte didattiche formulate dal consiglio della scuola.
  Il direttore della scuola e' nominato per un triennio e puo' sempre
essere  riconfermato.  I  docenti  sono  nominati  di  anno in anno e
possono sempre essere riconfermati.
  Art.  27.  -  Possono  iscriversi  ai corsi i laureati in una delle
seguenti   facolta':   lingue  e  letterature  straniere,  lettere  e
filosofia,  magistero,  scienze  politiche, economia e commercio. Per
quanti  siano  in  possesso di altro tipo di laurea italiana o titolo
straniero  equipollente,  il  consiglio  di scuola decidera' caso per
caso  sull'eventuale  ammissione,  tenuto  conto  della  preparazione
linguistica e storico-letteraria dei richiedenti.
  Il  consiglio  della  scuola fissa annualmente il numero massimo di
iscrizioni al 1° anno.
  Gli  iscritti  alla  scuola  dovranno  versare  le seguenti tasse e
soprattasse:
    1) Tassa annuale di iscrizione di L. 50.000.
    2) Soprattassa annuale esami di profitto L. 10.000.
    3) Soprattassa esami di diploma L. 6000.
    4) Tassa di diploma L. 6000.
  Il   consiglio  di  amministrazione,  su  proposta  del  competente
consiglio  della scuola di specializzazione in didattica delle lingue
e  letterature  moderne  determinera'  annualmente  i  contributi  da
versare da parte degli iscritti.
  Art.  28.  - I corsi hanno durata biennale. Ciascun insegnamento ha
durata  annuale  o  biennale.  Per  talune discipline il consiglio di
scuola potra' istituire corsi semestrali.
  Il  consiglio  di  scuola  potra'  inoltre  proporre annualmente al
consiglio  d'amministrazione  dello I.U.L.M. variazioni relative alle
discipline previste dal piano degli studi.
  Art.  29.  -  Gli  iscritti  che  frequentino  regolarmente i corsi
saranno  sottoposti,  durante l'anno, ad una serie di esercitazioni e
di accertamenti la cui valutazione complessiva potra' tenere luogo di
esame  di  fine d'anno o di semestre. Coloro che non si trovino nelle
condizioni  di  cui  sopra,  saranno  tenuti a sostenere invece esami
(annuali o biennali o semestrali) per l'accertamento del profitto.
  Art.  30.  -  Sin dal primo anno di corso ogni iscritto scegliera',
d'accordo  con  uno dei docenti della scuola un argomento attinente i
suoi  studi  e lo approfondira' nel biennio, nel corso di una ricerca
scientifica  originale.  I  risultati  della  ricerca,  che  dovranno
costituire  una monografia sull'argomento, verranno discussi dinnanzi
ad una commissione di docenti della materia e di materie affini.
  Art. 31. - Coloro che abbiano superati tutti gli esami previsti dal
piano  degli  studi nonche' la discussione della monografia di cui al
precedente  art.  30  conseguiranno il diploma di specializzazione in
didattica  della lingua o il diploma di specializzazione in didattica
della  letteratura  e  della  storia  della  civilta',  con esplicita
menzione della lingua a cui tali diplomi si riferiscono.

                          PIANO DEGLI STUDI

                     A. - Indirizzo linguistico

  1° Anno:
    1) Linguistica generale;.
    2) Linguistica applicata;
    3) Storia della lingua;
    4) Fonologia e fonetica applicata;
    5) Foniatria e audiometria;
    6) Tecnica ed impiego dei mezzi audiovisivi;
    7) Esegesi e critica testuale;
    8) Didattica delle lingue moderne.
  2° Anno:
    1) Linguistica generale;
    2) Linguistica applicata;
    3) Fonologia e fonetica applicata;
    4) Psicolinguistica;
    5) Tecnica ed impiego dei mezzi audiovisivi;
    6) Esegesi e critica testuale;
    7) Didattica delle lingue moderne;
    8) Filologia (romanza o germanica).

                  B. - Indirizzo storico-letterario

  1° Anno:
    1) Bibliografia;
    2) Storia della lingua;
    3) Linguistica generale;
    4) Storia letteraria;
    5) Storia politica ed economica;
    6) Storia dell'arte;
    7) Esegesi e critica testuale.
  2° Anno:
    1) Linguistica applicata;
    2) Esegesi e critica testuale;
    3) Storia letteraria;
    4) Storia della lingua;
    5) Psicolinguistica;
    6) Storia della musica;
    7) Didattica delle lingue moderne;
    8) Filologia (romanza o germanica).
  N.B.  -  Le  varie  "storie"  si  riferiscono sempre alla lingua di
specializzazione scelta dal candidato.

                    SCUOLA DI RELAZIONI PUBBLICHE
                  (Scuola diretta a fini speciali)

    Art.  32.  -  E'  istituita,  presso  l'Istituto universitario di
  lingua moderna, una scuola diretta a fini speciali per a formazione
  scientifica,  professionale  e  tecnica  nelle relazioni pubbliche,
  denominata "Scuola di relazioni pubbliche".
  Art. 33. - La scuola e' retta da un consiglio di scuola formato dal
direttore    dell'I.U.L.M.,   dal   presidente   del   consiglio   di
amministrazione dello I.U.L.M., dai processori ufficiali della scuola
stessa.
  Il  consiglio  d'amministrazione dello I.U.L.M. nomina il direttore
della  scuola  ed  i  docenti  (scelti  tra professori universitari e
cultori  della  materia italiani e stranieri) e decide sulle proposte
didattiche formulate dal consiglio di scuola.
  Il direttore della scuola e' nominato per un triennio e puo' sempre
essere  riconfermato.  I  docenti  sono  nominati  di  anno in anno e
possono sempre essere riconfermati.
  Art.  34.  - Possono iscriversi ai corsi i diplomati degli istituti
di istruzione secondaria superiore.
  Il  consiglio  della  scuola  potra' valutare, ai fini di eventuali
abbreviazioni  di  corso, gli studi universitari compiuti altrove dai
candidati.
  Il  consiglio  della  scuola  stabilisce  anno  per  anno il numero
massimo  degli  studenti  che  possono  essere iscritti al 1° anno di
corso.
  Gli  iscritti  alla  scuola  dovranno  versare le seguenti tasse: e
soprattasse:
    1) Tassa annuale di iscrizione di L. 50.000.
    2) Soprattassa annuale esami di profitto L. 10.000.
    3) Soprattassa esami di diploma L. 6000.
    4) Tassa di diploma L. 6000.
  Il   consiglio  di  amministrazione,  su  proposta  del  competente
consiglio  della  scuola speciale di relazioni pubbliche determinera'
annualmente i contributi da versare da parte degli iscritti.
  Art.  35. - I corsi hanno durata triennale. Ciascun insegnamento ha
durata annuale o biennale o triennale.
  Per talune discipline il consiglio di scuola potra' istituire corsi
semestrali.   Il   consiglio   di   scuola  potra'  inoltre  proporre
annualmente  al consiglio d'amministrazione dello I.U.L.M. variazioni
relative alle discipline previste dal piano degli studi.
  Art.  36.  -  Gli  iscritti  che  frequentano  regolarmente i corsi
saranno  sottoposti,  durante l'anno, ad una serie di esercitazioni e
di accertamenti la cui valutazione complessiva potra' tenere luogo di
esame  di  fine d'anno o di semestre. Coloro che non si trovino nelle
condizioni  di  cui  sopra  saranno  tenuti  a sostenere invece esami
(semestrali  o annuali o biennali o triennali) per l'accertamento del
profitto.
  Art.  37.  -  Nel  corso  dell'ultimo  anno  di studi ogni iscritto
scegliera'  un  argomento da approfondire in una ricerca personale. I
risultati   di   tale  ricerca  verranno  discussi  dinnanzi  ad  una
commissione di docenti della materia e di materie affini.
  Art. 38. - Coloro che abbiano superati tutti gli esami previsti dal
piano  degli  studi,  nonche'  la discussione della ricerca di cui al
precedente art. 37, conseguiranno il diploma in relazione pubbliche.

                          PIANO DEGLI STUDI

  1° Anno:
    Nozioni di organizzazione aziendale;
    Marketing, promozione e pubblicita';
    Tecniche delle comunicazioni;
    Diritto privato;
    Economia politica (I);
    Statistica;
    Sociologia (I);
    1ª Lingua straniera (I);
    2ª Lingua straniera (I).
  2° Anno:
    Relazioni umane e addestramento;
    Tecnica di ricerche di mercato e analisi di opinione;
    Relazioni pubbliche (storia, mezzi e tecniche) (I);
    Diritto pubblico;
    Economia politica (II);
    Sociologia (II);
    Psicologia (I);
    1ª Lingua straniera (II);
    2ª Lingua straniera (II);
  3° Anno:
    Relazioni pubbliche (Casi, R.P. nell'industria, R.P.
    negli enti pubblici) (II);
    Programmazione e analisi di risultati di relazioni pubbliche;
    Informatica;
    Diritto internazionale;
    Sociologia (III);
    Psicologia (II); - Scienze delle finanze;
    1ª Lingua straniera (III);
    2ª Lingua straniera (III).

  Il  presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.

  Dato a Roma, addi' 14 ottobre 1970

                               SARAGAT

                                                               MISASI

Visto, il Guardasigilli: REALE
  Registrato alla Corte dei conti, addi' 8 aprile 1971
  Atti del Governo, registro n. 241, foglio n. 123. - CARUSO