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LEGGE 2 aprile 1968, n. 458

Riconoscimento dei diplomi rilasciati dalla scuola superiore per interpreti e traduttori di Milano.

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Testo in vigore dal:  9-5-1968
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Articolo unico

I diplomi rilasciati dalla scuola superiore per interpreti e traduttori di Milano sono riconosciuti validi ad ogni effetto per l'esercizio della professione di interprete-traduttore, di interprete parlamentare e di segretario-interprete.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 2 aprile 1968

SARAGAT MORO - GUI

Visto, il Guardasigilli: REALE