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LEGGE 22 marzo 1971, n. 148

Proroga del mandato dei rappresentanti del personale del consiglio di amministrazione delle ferrovie dello Stato.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
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Testo in vigore dal:  2-5-1971 al: 21-12-2008
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Articolo unico

La durata in carica dei rappresentanti del personale in seno al consiglio di amministrazione dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, nominati a seguito delle elezioni indette con il decreto ministeriale 9 ottobre 1967, n. 235, è prorogata al 31 maggio 1971.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 22 marzo 1971

SARAGAT COLOMBO - VIGLIANESI

Visto, il Guardasigilli: COLOMBO