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LEGGE 9 marzo 1971, n. 126

Interventi a favore dello spettacolo.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
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Testo in vigore dal:  20-4-1971 al: 21-12-2008
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


La quota del fondo di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 20 febbraio 1948, n. 62, destinata alle manifestazioni teatrali di prosa, aumentata della somma di lire 400 milioni per l'anno finanziario 1970 con la legge 10 maggio 1970, n. 292, è ulteriormente aumentata di lire 1.500 milioni per l'anno 1971, di cui 500 milioni per manifestazioni dell'anno 1970, e di lire 1 miliardo a decorrere dall'anno 1972.
La somma di cui al precedente comma potrà essere utilizzata anche a favore di iniziative intese alla maggiore diffusione ed incremento del teatro drammatico e della cultura teatrale, promosse ed organizzate da enti pubblici, istituti universitari, comitati ed associazioni culturali e di categoria.