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LEGGE 24 febbraio 1971, n. 92

Facoltà dell'Azienda nazionale autonoma delle strade di trasportare all'esercizio successivo gli ordini di accreditamento emessi sui capitoli del titolo II (spese in conto capitale).

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
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Testo in vigore dal:  11-4-1971 al: 21-12-2008
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Articolo unico

Gli ordini di accreditamento emessi dall'Azienda nazionale autonoma delle strade a carico del titolo II - spese in conto capitale - del bilancio, rimasti in tutto o in parte inestinti alla fine dell'esercizio, possono essere, a richiesta dei funzionari delegati, trasportati, integralmente o per la parte inestinta, all'esercizio successivo.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 24 febbraio 1971

SARAGAT COLOMBO - LAURICELLA - FERRARI AGGRADI - GIOLITTI

Visto, il Guardasigilli: COLOMBO