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LEGGE 25 febbraio 1971, n. 67

Nuove norme in materia di eleggibilità a consigliere comunale.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 27/04/1981)
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Testo in vigore dal:  8-4-1971 al: 27-4-1981
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno

approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Articolo unico.

La pendenza della lite innanzi alle commissioni tributarie non determina l'ineleggibilità a consigliere comunale.
Qualora il contribuente venga eletto consigliere comunale, competente a decidere sul suo ricorso è la commissione del comune capoluogo del mandamento, sede di pretura. Qualora il ricorso sia proposto contro tale comune è competente a decidere la commissione del comune capoluogo di provincia. Qualora il ricorso sia proposto contro quest'ultimo comune è competente a decidere la commissione del capoluogo di provincia più vicino.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 25 febbraio 1971

SARAGAT COLOMBO - RESTIVO

Visto, il Guardasigilli: COLOMBO