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DECRETO-LEGGE 30 gennaio 1971, n. 5

Provvidenze in favore dei mutilati ed invalidi civili.

note:
Decreto-Legge convertito dalla L. 30 marzo 1971, n. 118 (in G.U. 02/04/1971, n.82).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 02/04/1971)
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Testo in vigore dal: 1-2-1971
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visto l'art. 77, comma secondo, della Costituzione;
  Ritenuta  la  necessita'  e  l'urgenza, allo scopo di assicurare la
continuita'  delle  provvidenze  a  favore  dei  mutilati ed invalidi
civili,   di  mantenere  in  vigore,  fino  all'emanazione  di  nuove
disposizioni in materia, le norme di cui alla legge 6 agosto 1966, n.
625,  con le modifiche e integrazioni previste dalla legge 13 ottobre
1969,  n. 743 e dalla legge 11 marzo 1970, n. 74, la cui efficacia e'
scaduta il 31 dicembre 1970;
  Sentito il Consiglio dei Ministri;
  Sulla  proposta dei Ministri per l'interno, per la sanita' e per il
lavoro  e  la  previdenza  sociale di concerto con il Ministro per il
tesoro e con quello per il bilancio e la programmazione economica;

                              Decreta:
                               Art. 1.

  Fino  all'entrata  in  vigore  delle nuove disposizioni concernenti
provvidenze  in  favore dei mutilati ed invalidi civili continuano ad
avere  applicazione,  con effetto dal 1 gennaio 1971, le norme di cui
alla legge 6 agosto 1966, n. 625, con le modifiche ed integrazioni di
cui alla legge 13 ottobre 1969, n. 743 e alla legge 11 marzo 1970, n.
74.