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LEGGE 6 agosto 1966, n. 625

Provvidenze a favore dei mutilati ed invalidi civili.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 14/01/1970)
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Testo in vigore dal:  3-9-1966
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


Il Ministero della sanità provvede all'assistenza sanitaria specifica diretta al recupero funzionale dei mutilati ed invalidi civili appartenenti alle categorie dei motulesi e dei neurolesi che versino in istato di bisogno e la cui invalidità possa essere ridotta mediante idoneo trattamento di riabilitazione.
Le disposizioni della legge 10 giugno 1940, n. 932, sono estese a favore dei motulesi e dei neurolesi fino alla età di 15 anni.
Ai fini dell'assistenza contemplata nei commi precedenti e dalle leggi 10 giugno 1940, n. 932, e 10 aprile 1954, n. 218, il Ministero della sanità ha facoltà di stipulare convenzioni con cliniche universitarie, con ospedali, con l'Associazione nazionale mutilati e invalidi civili e con enti ed istituzioni pubblici o privati che gestiscano appositi centri di recupero.