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LEGGE 22 gennaio 1971, n. 4

Proroga dei termini per le chiamate ed i trasferimenti a cattedre vacanti presso le facoltà universitarie.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
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Testo in vigore dal: 2-2-1971
al: 17-6-1971
aggiornamenti all'articolo
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Il termine entro il quale i consigli di facolta' possono provvedere
alla  copertura  delle  cattedre  scoperte,  per  trasferimento o per
chiamata,  e' prorogato per l'anno accademico 1970-71, al 28 febbraio
1971.
  Nel  caso  che  la  copertura  sia effettuata per una cattedra gia'
coperta  per  incarico, i competenti organi accademici destinano, per
lo  stesso  anno  accademico  e  con il consenso dell'interessato, il
professore incaricato ad un raddoppiamento del corso o ad altro corso
di   materia   affine,   conservandogli  la  retribuzione,  anche  in
soprannumero  rispetto  al numero dei corsi retribuiti ai sensi delle
norme vigenti.
  Agli   insegnamenti   ufficiali   resisi   vacanti   a  seguito  di
trasferimenti  i  competenti organi accademici possono provvedere per
incarico entro la stessa data del 28 febbraio 1971.
  Le  norme  relative  agli  incarichi  di  insegnamento universitari
contenute  nell'articolo 4 della legge 11 dicembre 1969, n. 910, sono
prorogate anche per l'anno accademico 1971-72.