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LEGGE 23 dicembre 1970, n. 1092

Contributo al programma delle Nazioni Unite per la valorizzazione delle risorse naturali non agricole dei Paesi in via di sviluppo per il triennio 1969, 1970 e 1971.

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Testo in vigore dal:  24-1-1971
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1



È autorizzata la concessione di un contributo annuo di lire 62.500.000 per la partecipazione dell'Italia, per il triennio 1969-1971, al programma delle Nazioni Unite per la valorizzazione delle risorse naturali non agricole dei Paesi in via di sviluppo.