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LEGGE 30 novembre 1970, n. 953

Norme per la dispensa dal servizio di leva dei giovani di taluni comuni della valle del Belice impiegati nella ricostruzione e nello sviluppo della valle stessa.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 08/05/2010)
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Testo in vigore dal:  27-12-1970 al: 8-10-2010
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato:

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


I giovani iscritti nelle liste di leva dei comuni della valle del Belice, indicati nel primo comma dell'articolo 26 della legge 5 febbraio 1970, n. 21, i cui abitati sono stati dichiarati da trasferire totalmente o parzialmente a causa dei terremoti del gennaio 1968, che dovranno rispondere alla chiamata alle armi negli anni 1971, 1972 e 1973, sono ammessi, a domanda, al rinvio del servizio militare di leva qualora chiedano di essere impiegati in un servizio civile, della stessa durata di quello militare, per la ricostruzione e lo sviluppo della valle.
La disposizione del comma precedente si applica anche ai giovani iscritti nelle liste di leva del comune di Roccamena, indicato nel secondo comma del citato articolo 26, che dovranno rispondere alla chiamata alle armi negli anni suindicati.