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LEGGE 28 ottobre 1970, n. 866

Nuove norme sull'Istituto nazionale di credito per il lavoro italiano all'estero.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/09/1993)
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Testo in vigore dal:  15-12-1970 al: 31-12-1993
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno

approvato:
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1



La durata dell'Istituto nazionale di credito per il lavoro italiano all'estero (ICLE) di cui al regio decreto-legge 15 dicembre 1923, n. 3148, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, ed alla legge 10 agosto 1950, n. 717, è prorogata al 31 dicembre 2050.
L'Istituto provvederà all'aumento del proprio capitale sociale, in una o più riprese, secondo le norme dei citati regio decreto-legge 15 dicembre 1923, n. 3148, e legge 10 agosto 1950, n. 717, almeno fino all'importo di lire 10.000.000.000 (dieci miliardi).
A tale aumento verrà provveduto con l'utilizzo dei saldi di rivalutazione monetaria risultanti dal bilancio dell'Istituto al 31 dicembre 1968 e, per la differenza, con sottoscrizione di nuove azioni nei modi e nei termini stabiliti con deliberazione degli organi sociali.