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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 luglio 1970, n. 670

Recupero e nuova ripartizione di dieci posti di assistente ordinario.

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Testo in vigore dal: 4-10-1970
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visto l'art. 14 della legge 24 febbraio 1967, n. 62, con  il  quale
sono stati complessivamente istituiti per  gli  anni  accademici  dal
1966-67 al 1970-71, settemila posti di assistente ordinario; 
  Visto l'art. 15, comma primo, della stessa legge n. 62, concernente
la riserva  di  assegnazione  alle  cattedre  cui  prestino  servizio
assistenti  straordinari  con  almeno   cinque   anni   di   servizio
retribuito, di un numero  di  posti  corrispondenti  a  quello  degli
assistenti  straordinari  forniti   del   prescritto   requisito   di
anzianita'; 
  Visti i decreti del Presidente della Repubblica 1 aprile  1967,  n.
343 e 4 luglio 1967, n. 639,  con  i  quali,  per  l'anno  accademico
1966-67,  in  applicazione  del  predetto   art.   15,   sono   stati
complessivamente  ripartiti  fra  le   cattedre   dei   vari   atenei
milleseicentotrentotto posti di assistente riservati,  per  concorso,
agli assistenti straordinari forniti della prescritta  anzianita'  di
servizio; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre  1967,
n. 1348, con il quale, per l'anno accademico 1967-68, in applicazione
della riserva stessa,  sono  stati  ripartiti  fra  le  cattedre  dei
diversi atenei cinquecentoventuno posti di assistente  riservati  per
concorso  agli  assistenti  straordinari  forniti  della   prescritta
anzianita' di servizio; 
  Considerato che, ai sensi dell'ultimo  comma  del  citato  art.  15
della legge n. 62, i posti riservati, comunque  non  coperti  debbono
essere recuperati e fatti oggetto di una nuova ripartizione; 
  Visti i decreti del Presidente della Repubblica 12  febbraio  1968,
n. 344; 12 marzo 1968, n. 602; 4 giugno 1968, n. 812; 5 giugno  1968,
n. 821; 11 dicembre 1968, n. 1331; 27 maggio 1969, n. 325; 23 ottobre
1969, n. 919; 20 novembre 1969, n. 942; 23 marzo  1970,  n.  254;  12
maggio 1970, n. 522 e 13 giugno 1970, n. 603, con i quali sono  stati
recuperati e nuovamente ripartiti,  rispettivamente,  ottantaquattro,
settantaquattro, quattro, ottantanove, quaranta, ventuno,  sei,  uno,
cinque e  uno  posti  di  assistente  ordinario  gia  riservati,  per
concorso, agli assistenti straordinari; 
  Considerato  che,  a  seguito  dei  risultati  di  altri   concorsi
riservati agli assistenti straordinari banditi  ed  espletati  per  i
posti assegnati con i citati decreti presidenziali, altri dieci posti
non risultano coperti o  perche'  i  relativi  concorsi  sono  andati
deserti o perche' non e' seguita la nomina in ruolo dell'idoneo; 
  Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; 
 
                              Decreta: 
                               Art. 1. 
 
  I dieci posti di assistente di ruolo, gia' attribuiti alle seguenti
cattedre dei sottoindicati atenei, sono  recuperati  dal  contingente
riservato: 
 
                         UNIVERSITA' DI BARI 
                                                               Numero 
                                                            dei posti 
 
  Facolta' di agraria: 
    1) cattedra  di  estimo  rurale  (decreto  del  Presidente  della
Repubblica 30 novembre 1967, numero 1348) . . . . . . . . . . . . . 1 
 
                       UNIVERSITA' DI BOLOGNA 
 
  Facolta' di giurisprudenza: 
    1) cattedra di diritto  internazionale  (decreto  del  Presidente
della Repubblica 30 novembre 1967, n. 1348) . . . . . . . . . . . . 1 
  Facolta' di economia e commercio: 
    1) cattedra di diritto commerciale  II  (decreto  del  Presidente
della Repubblica 30 novembre 1967, n. 1348) . . . . . . . . . . . . 1 
  Facolta' di medicina e chirurgia: 
    1) cattedra di  clinica  odontoiatrica  (decreto  del  Presidente
della Repubblica 30 novembre 1967, n. 1348) . . . . . . . . . . . . 1 
 
                         UNIVERSITA' DI PISA 
 
  Facolta' di giurisprudenza: 
    1) cattedra di  diritto  ecclesiastico  (decreto  del  Presidente
della Repubblica 1 aprile 1967, n. 343) . . . . . . . . . . . . . . 1 
  Facolta' di lettere e filosofia: 
    1) cattedra di storia dell'arte medioevale e moderna (decreto del
Presidente della Repubblica 1 aprile 1967, n. 343). . . . . . . . . 1 
  Facolta' di ingegneria: 
    1) cattedra di  meccanica  applicata  alle  macchine  e  macchine
(decreto del Presidente della Repubblica 1 aprile 1967, n. 343) . . 1 
    2) cattedra di elementi  di  architettura  tecnica  (decreto  del
Presidente della Repubblica 1 aprile 1967, n. 343). . . . . . . . . 1 
    3) cattedra di impianti nucleari (decreto  del  Presidente  della
Repubblica 1 aprile 1967, n. 343) . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
  Facolta' di economia e commercio: 
    1) cattedra di storia economica  (decreto  del  Presidente  della
Repubblica 30 novembre 1967, n. 1348) . . . . . . . . . . . . . . . 1