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DECRETO-LEGGE 28 agosto 1970, n. 622

Provvidenze a favore dei cittadini italiani rimpatriati dalla Libia, integrazioni delle disposizioni per l'assistenza ai profughi, nonchè disposizioni in materia previdenziale a favore dei cittadini italiani che hanno svolto attività lavorativa in Libia e dei loro familiari.

note:
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 19 ottobre 1970, n. 744 (in G.U. 26/10/1970, n.272).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 09/02/2012)
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Testo in vigore dal:  28-8-1970 al: 30-8-1970
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Ritenuta la necessità e l'urgenza, in relazione alla situazione determinatasi in Libia, di adottare adeguati provvedimenti a favore dei profughi e dei connazionali costretti a rimpatriare in conseguenza di situazioni generali di carattere eccezionale da Paesi esteri, per i quali sia dichiarata l'esistenza dello stato di necessità ai sensi dell'articolo 3 della legge 25 febbraio 1963, n. 319;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta dei Ministri per l'interno, per il lavoro e la previdenza sociale, per le poste e le telecomunicazioni e per la pubblica istruzione, di concerto con i Ministri per gli affari esteri, per il tesoro e per il bilancio e la programmazione economica; Decreta:

Art. 1

(Indennità di sistemazione ed ospitalità temporanea)

Ai profughi ed ai connazionali costretti a rimpatriare in conseguenza di situazioni generali di carattere eccezionale da Paesi esteri, per i quali sia dichiarata l'esistenza dello stato di necessità ai sensi dell'art. 3 della legge 25 febbraio 1963, n. 319, spetta, all'atto del rientro in Patria, un'indennità di sistemazione di lire 500.000 pro-capite. Ai connazionali rimpatriati dalla Libia dal 1 settembre 1969 tale indennità compete dalla data del rimpatrio.
L'indennità è corrisposta dalla prefettura nella cui circoscrizione è avvenuto il rimpatrio.
Ai profughi ed ai connazionali rimpatriati che all'atto del rimpatrio ne facciano richiesta è consentita l'ospitalità gratuita in alberghi o pensioni, comprensiva dell'alloggio e del vitto, nel comune ove ritengano di fissare il proprio domicilio, per la durata massima di quindici giorni.
Al termine dei quindici giorni spetta ai predetti la indennità di sistemazione prevista dal primo comma, che viene liquidata dalla prefettura del luogo di ospitalità contemporaneamente al pagamento delle spese di soggiorno in albergo o pensione.
Gli ordinativi di pagamento collettivi emessi dalla prefettura possono essere resi esigibili anche presso gli uffici doganali del porto di sbarco o presso gli uffici postali centrali e periferici, anche siti in capoluoghi di provincia a prescindere dai limiti di somma stabiliti da particolari disposizioni.