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LEGGE 26 luglio 1970, n. 574

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 giugno 1970, n. 369, concernente aumento di spesa per l'attribuzione degli assegni di studio universitari e delle borse di addestramento didattico e scientifico.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
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Testo in vigore dal:  9-8-1970 al: 21-12-2008
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico.

È

convertito in legge il decreto-legge 19 giugno 1970, n. 369, concernente l'aumento di spesa per l'attribuzione degli assegni di studio universitari e delle borse di addestramento didattico e scientifico, con le seguenti modificazioni: Dopo l'articolo 1 sono inseriti i seguenti:

Art. 1

"Art. 1-bis - Le modalità per l'accertamento delle condizioni di cui ai punti 1), 2) e 3) dell'articolo 2 della legge 21 aprile 1969, n. 162, e per la compilazione delle graduatorie di merito sono determinate con decreto del Ministro per la pubblica istruzione".
"Art. 1-ter. - A decorrere dall'anno accademico 1970-71 le Opere universitarie sono autorizzate ad attribuire, nei limiti dei fondi ad esse conferiti, a favore di giovani particolarmente meritevoli ovvero che si trovino in situazioni di particolare disagio, premi di incoraggiamento, fino ad un massimo di lire 250 mila annue che, in deroga a quanto disposto dal secondo comma dell'articolo 1 della legge 14 febbraio 1963, n. 80, sono cumulabili con le provvidenze ivi indicate".
Dopo l'articolo 2 è inserito il seguente:
"Art. 2-bis. - I titolari di borse per laureati, vincitori del concorso bandito ai sensi dell'articolo 21 della legge 24 febbraio 1967, n. 62, possono trasferirsi, su loro domanda, presso altro istituto o cattedra previo assenso del direttore o titolare.
I titolari di borse per laureati conferite dalle università, nonché i titolari di borse di addestramento didattico e scientifico, possono essere chiamati presso istituti o cattedre, presso cui siano disponibili borse dello stesso tipo; la durata della borsa di cui essi dispongono rimane comunque quella iniziale. È altresì consentito il trasferimento da uno ad altro istituto o cattedra della borsa già ricoperta: in tal caso occorre, oltre al consenso dell'assegnatario e dell'istituto o cattedra presso il quale il trasferimento avviene, anche quello dell'istituto o cattedra da cui la borsa viene sottratta, nonché del senato accademico qualora si tratti di trasferimento ad altra università".

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 26 luglio 1970

SARAGAT RUMOR - MISASI - COLOMBO - GIOLITTI

Visto, il Guardasigilli: REALE