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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 dicembre 1969, n. 1340

Assunzione a carico dello Stato degli oneri finanziari gravanti su istituti previdenziali italiani per prestazioni a beneficiari in Italia corrisposte in conformità del regolamento del Consiglio della C.E.E. 25 settembre 1958, n. 3, per la sicurezza sociale dei lavoratori migranti, e successive modificazioni ed integrazioni.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
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Testo in vigore dal:  8-8-1970 al: 21-12-2008
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 13 ottobre 1969, n. 740, recante delega al Governo ad emanare provvedimenti nelle materie previste dai trattati della Comunità economica europea (C.E.E.) e della Comunità europea dell'energia atomica (C.E.E.A.) per la durata della III tappa e stanziamenti di fondi necessari a coprire le spese derivanti dall'applicazione della legge stessa;
Vista la legge n. 1203 del 14 ottobre 1957, che ratifica il trattato istitutivo della Comunità economica europea;
Visto l'art. 51 del trattato predetto;
Visto il regolamento del Consiglio della Comunità economica europea 25 settembre 1958, n. 3, per la sicurezza sociale dei lavoratori migranti, e successive modificazioni e integrazioni;
Sentita la commissione parlamentare di cui all'art. 3 della precitata legge 13 ottobre 1969, n. 740;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto col Ministro per gli affari esteri e col Ministro per il tesoro; Decreta:

Art. 1


Lo Stato concorre con un contributo annuo alle spese sostenute dagli istituti di assicurazione sociale per le prestazioni di malattia, tubercolosi e disoccupazione - erogate in applicazione del regolamento C.E.E. n. 3 - e non rimborsate dalle istituzioni di sicurezza sociale degli altri Stati membri della Comunità economica europea ai sensi degli articoli 23, paragrafo 3, e 37, paragrafo 1, dello stesso regolamento.
Il concorso dello Stato si estende alle spese rimborsate dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro alle competenti istituzioni degli altri Stati membri della Comunità economica europea di cui all'art. 29, paragrafo 9, secondo comma, del citato regolamento C.E.E. n. 3, relative al trasporto delle salme dei lavoratori stagionali italiani deceduti all'estero per infortunio sul lavoro o malattia professionale.
Il contributo dello Stato è ripartito fra gli enti di cui ai commi precedenti con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in proporzione alle spese ad essi non rimborsate.