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LEGGE 30 maggio 1970, n. 379

Integrazioni e modifiche della legge 9 gennaio 1962, n. 1, e successive modificazioni, per l'esercizio del credito navale.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 04/03/1974)
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Testo in vigore dal: 7-7-1970
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  In   aggiunta  ai  limiti  di  impegno  previsti  dal  primo  comma
dell'articolo  8  della  legge  9 gennaio 1962, n. 1, aumentati dalla
legge  21  giugno 1964, n. 461, e dalla legge 24 maggio 1967, n. 451,
sono  autorizzati limiti di impegno annuali di lire 1.200 milioni per
l'anno finanziario 1970, di lire 1.100 milioni per l'anno finanziario
1971, di lire 1.000 milioni per ciascuno degli anni finanziari 1972 e
1973 e di lire 400 milioni per l'anno finanziario 1974.