LEGGE 30 maggio 1970 , n. 379

Integrazioni e modifiche della legge 9 gennaio 1962, n. 1, e successive modificazioni, per l'esercizio del credito navale.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


In aggiunta ai limiti di impegno previsti dal primo comma dell'articolo 8 della legge 9 gennaio 1962, n. 1, aumentati dalla legge 21 giugno 1964, n. 461, e dalla legge 24 maggio 1967, n. 451, sono autorizzati limiti di impegno annuali di lire 1.200 milioni per l'anno finanziario 1970, di lire 1.100 milioni per l'anno finanziario 1971, di lire 1.000 milioni per ciascuno degli anni finanziari 1972 e 1973 e di lire 400 milioni per l'anno finanziario 1974.

Art. 2


I finanziamenti previsti dalla legge 9 gennaio 1962, n. 1, e successive modificazioni e integrazioni, possono essere concessi anche per un importo non eccedente il 70 per cento del prezzo dei lavori determinato dal Ministero della marina mercantile e per una durata non superiore ai 10 anni.
Il comma precedente non si applica alle richieste di finanziamento presentate prima dell'entrata in vigore della presente legge.

Art. 3


Il primo comma dell'articolo 4 della legge 9 gennaio 1962 n. 1, è così modificato:
"Per i finanziamenti concessi ai sensi della presente legge, lo Stato concorre agli oneri derivanti all'impresa finanziata mediante corresponsione - per l'intera rata dei finanziamenti stessi - di un contributo a pagamento degli interessi in misura non superiore alla differenza tra il tasso massimo di interesse determinato annualmente ai termini dell'articolo 2 della presente legge e quello agevolato, che sarà determinato annualmente con decreto del Ministro per il tesoro di concerto con il Ministro per la marina mercantile sentito il Comitato interministeriale del credito e risparmio.
La nuova misura del contributo determinata ai sensi del comma precedente non si applica ai contratti di finanziamento stipulati anteriormente al 1970".

Art. 4


Il limite di 1.500 tonnellate di stazza lorda stabilito dal primo comma dell'articolo 2 della legge 21 giugno 1964, n. 461, è elevato a 3.000 tonnellate.

Art. 5



All'onere di lire 1.200 milioni derivante dall'attuazione della presente legge nell'anno finanziario 1970 si provvederà mediante riduzione del fondo iscritto al capitolo n. 5381 dello stato di previsione della spesa di Ministero del tesoro per l'anno medesimo, destinato sopperire agli oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso.
Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilanci

La presente legge, munita del sigillo dello Stato sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e di decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 30 maggio 1970

SARAGAT RUMOR - MANNIRONI - COLOMBO - GIOLITTI - ZAGARI

Visto, il Guardasigilli: REALE