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DECRETO-LEGGE 19 giugno 1970, n. 366

Istituzione delle cattedre, non licenziabilità degli insegnanti non di ruolo, riserve dei posti e sospensione degli esami di abilitazione all'insegnamento, nelle scuole ed istituti di istruzione secondaria ed artistica.

note:
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 26 luglio 1970, n. 571 (in G.U. 07/08/1970, n.199).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
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Testo in vigore dal:  19-6-1970 al: 7-8-1970
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Ritenuta la necessità e l'urgenza e di emanare norme per l'istituzione delle cattedre, la non licenziabilità degli insegnanti non di ruolo, le riserve dei posti e la sospensione degli esami di abilitazione all'insegnamento, nelle scuole ed istituti di istruzione secondaria ed artistica;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro per la pubblica istruzione di concerto con il Ministro per il tesoro e con quello per il bilancio e la programmazione economica; Decreta:

Art. 1

(Istituzione delle cattedre)


Negli istituti statali di istruzione secondaria di I e II grado ed artistica, compresi gli istituti professionali, le cattedre sono istituite anche utilizzando le ore di insegnamento disponibili nelle classi funzionanti che non concorrono a costituire un corso completo, purché nel complesso le ore d'insegnamento non siano inferiori a quelle previste per l'istituzione di una cattedra della stessa materia.
A tal fine sono impiegate anche le ore disponibili nelle sezioni staccate o nelle scuole coordinate o in corsi e classi di altri istituti dello stesso tipo funzionanti sia nella stessa sede sia in sede diversa della medesima provincia sempre che sia facilmente raggiungibile, nonché le ore disponibili dei dopo scuola, delle classi di aggiornamento, dei corsi serali.
Nella scuola media si deve istituire una cattedra di applicazioni tecniche con sedici ore settimanali di insegnamento per ogni due corsi. Per tale istituzione si applicano i criteri indicati nei precedenti commi.
Entro il 31 marzo di ogni anno si provvede al reperimento delle cattedre da istituire con decreto del Ministro per la pubblica istruzione.