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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 maggio 1970, n. 283

Concessione di amnistia e di indulto.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 16/01/1974)
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Testo in vigore dal: 22-1-1971
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                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visto l'art. 79 della Costituzione;
  Vista  la  legge di delegazione per la concessione di amnistia e di
indulto del 21 maggio 1970, n. 282;
  Sentito il Consiglio dei Ministri;
  Sulla  proposta del Ministro Segretario di Stato per la grazia e la
giustizia, di concerto con i Ministri per le finanze e per la difesa;

                              Decreta:
                               Art. 1.
                       (Amnistia particolare)

  E'  concessa amnistia per i seguenti reati, se commessi, anche, con
finalita'   politiche,  a  causa  e  in  occasione  di  agitazioni  o
manifestazioni   sindacali   o   studentesche,   o  di  agitazioni  o
manifestazioni  attinenti  a  problemi  del lavoro, dell'occupazione,
della  casa  e  della  sicurezza  sociale, e infine in occasione ed a
causa  di  manifestazioni  ed  agitazioni  determinate  da  eventi di
calamita' naturali:
    a)  reati punibili con pena detentiva non superiore nel massimo a
cinque  anni  di  reclusione,  ovvero  con  pena  pecuniaria  sola  o
congiunta a detta pena;
    b) reati previsti dagli articoli 338 - limitatamente a violenza o
minaccia ad un Corpo amministrativo -; 419, limitatamente al reato di
devastazione; e 423 del codice penale;
    c)  reati previsti dall'art. 1 del decreto legislativo 22 gennaio
1948, n. 66;
    d)  reato  previsto  dall'art. 13 della legge 8 febbraio 1948, n.
47;
    e) reati previsti dall'art. 4 della legge 2 ottobre 1967, n. 895,
limitatamente alle ipotesi di porto illegale di armi o parti di esse,
o di munizioni;
    f)  reati  previsti  dagli  articoli  302 e 303 del codice penale
allorche'   l'istigazione  o  l'apologia,  in  essi  considerata,  si
riferisca  ad  un  delitto  nei  riguardi del quale e' applicabile il
presente provvedimento di amnistia.
  E' inoltre concessa amnistia:
    a)  per  i reati di cui alle lettere a), b), c), d), e) ed f) del
precedente comma, determinati da motivi politici inerenti a questioni
di minoranze etniche, salvo che dal fatto siano direttamente derivate
lesioni  personali  ai  sensi  del capoverso dell'art. 583 del codice
penale,  o  la  morte  ai  sensi  degli articoli 586 e 588 del codice
penale;
    b)   per  il  reato  di  cui  all'art.  305  del  codice  penale,
determinato dai medesimi motivi. ((1))
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AGGIORNAMENTO (1)
  La  Corte  Costituzionale,  con sentenza 5 - 14 luglio 1971, n. 175
(in   G.U.   1a   s.s.   n.   184   del   21.07.1971)  ha  dichiarato
"l'illegittimita'  costituzionale  dell'art.  151,  primo  comma, del
codice  penale,  nonche'  degli  artt. 1, 2 e 5 della legge 21 maggio
1970,  n.  282,  e degli artt. 1, 2 e 5 del d.P.R. 22 maggio 1970, n.
283,  nella  parte  in  cui escludono la rinunzia, con le conseguenze
indicate in motivazione, all'applicazione dell'amnistia".