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LEGGE 21 maggio 1970, n. 282

Delegazione al Presidente della Repubblica per la concessione di amnistia e di indulto.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 16/01/1974)
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Testo in vigore dal:  22-7-1971
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

(Amnistia particolare)


Il Presidente della Repubblica è delegato a concedere amnistia per i seguenti reati, se commessi, anche con finalità politiche, a causa e in occasione di agitazioni o manifestazioni sindacali o studentesche, o di agitazioni o manifestazioni attinenti a problemi del lavoro, della occupazione, della casa e della sicurezza sociale, e infine in occasione ed a causa di manifestazioni ed agitazioni determinate da eventi di calamità naturali:
a) reati punibili con pena detentiva non superiore nel massimo a cinque anni di reclusione, ovvero con pena pecuniaria sola o congiunta a detta pena;
b) reati previsti dagli articoli 338 - limitatamente a violenza o minaccia ad un Corpo amministrativo; 419, limitatamente al reato di devastazione; e 423 del codice penale;
c) reati previsti dall'articolo 1 del decreto legislativo 22 gennaio 1948, n. 66;
d) reato previsto dall'articolo 13 della legge 8 febbraio 1948, n. 47;
e) reati previsti dall'articolo 4 della legge 2 ottobre 1967, n. 895, limitatamente alle ipotesi di porto illegale di armi o parti di esse, o di munizioni;
f) reati previsti dagli articoli 302 e 303 del codice penale allorché l'istigazione o la apologia, in essi considerata, si riferisca ad un delitto nei riguardi del quale è applicabile il presente provvedimento di amnistia.
Il Presidente della Repubblica è inoltre delegato a concedere amnistia:
a) per i reati di cui alle lettere a), b), c), d), e) ed f) del precedente comma, determinati da motivi politici inerenti a questioni di minoranze etniche, salvo che dal fatto siano direttamente derivate lesioni personali ai sensi del capoverso dell'articolo 583 del codice penale, o la morte ai sensi degli articoli 586 e 588 del codice penale;
b) per il reato di cui all'articolo 305 del codice penale, determinato dai medesimi motivi.
((1))
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AGGIORNAMENTO (1)
La Corte costituzionale, con sentenza 05 -14 luglio 1971, n. 175 (in G.U. 1a s.s. 21/07/1971, n. 184)ha dichiarato l'illegittimità costituzionale degli artt. 1, 2 e 5 nella parte in cui escludono la rinunzia, con le conseguenze indicate in motivazione, all'applicazione dell'amnistia.