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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 dicembre 1969, n. 1280

Norme relative alla costituzione di un contingente comunitario per i trasporti di merci su strada fra gli Stati membri della C.E.E.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
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Testo in vigore dal: 8-5-1970
al: 21-12-2008
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                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
  Vista  la  legge  13  ottobre  1969,  n. 740, concernente delega al
Governo  ad emanare provvedimenti nelle materie previste dai trattati
della  Comunita' economica europea (C.E.E.) e della Comunita' europea
dell'energia atomica (C.E.E.A.) per la durata della terza tappa;
  Visto  il  regolamento  del  consiglio  delle  Comunita' europee n.
1018/68  emanato  il 19 luglio 1968 concernente la costituzione di un
contingente  comunitario per i trasporti di merci su strada fra Stati
membri;
  Visto  il  regolamento  n.  1224/68 emanato dalla commissione delle
Comunita'  europee  in data 9 agosto 1968 che stabilisce i modelli di
autorizzazione  comunitaria  e  i formulari per ottenere informazioni
statistiche circa l'utilizzazione delle autorizzazioni comunitarie di
cui al citato regolamento n. 1018/68 del 19 luglio 1968;
  Sentita  la  commissione  parlamentare  di cui all'articolo 3 della
legge 13 ottobre 1969, n. 740;
  Sentito il Consiglio dei Ministri;
  Sulla  proposta  del Ministro per i trasporti e l'aviazione civile,
di  concerto  con  i  Ministri per gli affari esteri, per la grazia e
giustizia e per il tesoro;

                              Decreta:
                               Art. 1.

  In  applicazione  del  regolamento  n.  1018 del 19 luglio 1968 del
consiglio  delle  Comunita'  europee relativo alla costituzione di un
contingente comunitario per i trasporti di merci su strada effettuati
fra   Stati  membri,  pubblicato  nella  "Gazzetta  Ufficiale"  delle
Comunita'   europee   del  23  luglio  1968,  le  imprese  munite  di
autorizzazione  al  trasporto  per  conto  di  terzi  sul  territorio
nazionale  possono  essere  autorizzate dal Ministero dei trasporti e
dell'aviazione  civile  ad effettuare trasporti stradali di merci tra
gli  Stati membri della Comunita' nei limiti del contingente annuale,
alle condizioni e secondo le norme previste dallo stesso regolamento.