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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 novembre 1969, n. 1274

Costituzione in ente ospedaliero dell'ospedale civile, con sede in S. Giovanni Bianco.

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vigente al 27/04/2024
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Testo in vigore dal: 5-5-1970
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Vista  la  legge 12 febbraio 1968, n. 132, recante norme sugli enti
ospedalieri e sull'assistenza ospedaliera;
  Considerato  che  l'ente  comunale  di  assistenza  di San Giovanni
Bianco gestisce l'ospedale civile del predetto comune;
  Visto  il  decreto  del  medico  provinciale  di Bergamo in data 28
settembre   1968,  n.  2950,  con  il  quale,  sentito  il  consiglio
provinciale  di  sanita',  l'ospedale civile di S. Giovanni Bianco e'
stato classificato ospedale generale di zona;
  Visti  i  verbali  in  data  19 febbraio 1969 e 10 marzo 1969 della
commissione  per  l'individuazione e l'inventario dei beni che devono
essere  trasferiti  al  nuovo  ente ospedaliero, ai sensi del secondo
comma dell'articolo 5 della legge 12 febbraio 1968, n. 132;
  Visti gli articoli 3, 5, 54 e 57 della legge medesima;
  Sulla  proposta  del  Ministro  per  la sanita', di concerto con il
Ministro per l'interno;

                              Decreta:

  L'ospedale  civile,  con  sede  in S. Giovanni Bianco (Bergamo), e'
costituito in ente ospedaliero.
  Il patrimonio dell'ente ospedaliero predetto, e' costituito da:
    Immobili:
      a) edifici, non ancora censiti in catasto, formati da due corpi
di  fabbrica, di cui il primo in piano seminterrato e tre piani fuori
terra, con una volumetria complessiva di mq. 1765,4;
      b)  area  edificatoria:  metri  quadrati 7.620, individuati dai
mappali  numeri  321, 2927, 2932/ B, 3216/ A, 3308/ C, 322/ B e metri
quadrati 3990, individuati dai mappali numeri 306 e 320;
    Mobili:   mobili,   attrezzature,  arredi  etc.  specificatamente
indicati  nell'elenco  allegato  ai  verbali  della  commissione  per
l'individuazione  e l'inventario dei beni da trasferire al nuovo ente
ospedaliero;
    Passivita':  mutui,  per  la  quota  parte  non  ancora  estinta,
contratti per l'ampliamento e completamento di opere e per l'acquisto
di attrezzature ospedaliere.
  Il  medico  provinciale  di  Bergamo, nel termine di due mesi dalla
emanazione  del  presente  decreto,  nominera'  un commissario per la
provvisoria gestione dell'ente ospedaliero.

  Il  presente  decreto, munito del sigillo dello Stato sara' inserto
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo e chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.

  Dato a Roma, addi' 26 novembre 1969

                               SARAGAT

                                                  RIPAMONTI - RESTIVO

Visto, il Guardasigilli: GAVA
  Registrato alla Corte dei conti, addi' 13 aprile 1970
  Atti del Governo, registro n. 234, foglio n. 140. - CARUSO