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LEGGE 2 febbraio 1970, n. 12

Prestazioni integrative di disoccupazione per i lavoratori licenziati da imprese edili ed affini.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
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Testo in vigore dal:  14-2-1970 al: 31-8-1975
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


Ai lavoratori impiegati e operai, licenziati dopo l'entrata in vigore della presente legge da imprese edili ed affini, anche artigiane, per cessazione dell'attività aziendale o per ultimazione del cantiere o delle singole fasi lavorative o per riduzione di personale, è corrisposta una indennità integrativa giornaliera nella misura e con le modalità di cui agli articoli seguenti.
Hanno diritto all'indennità integrativa i lavoratori di cui al comma precedente per i quali, nel biennio antecedente l'inizio del periodo di disoccupazione, siano stati versati all'assicurazione obbligatoria per la disoccupazione involontaria almeno 12 contributi mensili o 52 settimanali per lavoro prestato in settori di attività non agricola e che abbiano diritto all'indennità giornaliera di disoccupazione secondo le norme di cui al regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, e successive modificazioni.