stai visualizzando l'atto

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 dicembre 1969, n. 1134

Attuazione della direttiva adottata dal Consiglio delle Comunità europee 68/312/CEE, relativa all'armonizzazione delle disposizioni legislative regolamentari ed amministrative riguardanti la presentazione in dogana delle merci che arrivano nel territorio doganale e la custodia temporanea delle merci stesse.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 28/03/1973)
nascondi
Testo in vigore dal:  26-2-1970 al: 11-4-1973
aggiornamenti all'articolo

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, ratificato con la legge 14 ottobre 1957, n. 1203;
Visti gli articoli 5 e 189 del trattato medesimo;
Vista la direttiva adottata, in base all'articolo 100 del trattato predetto, dal Consiglio delle Comunità europee il 30 luglio 1968, n. 68/312/CEE, relativa all'armonizzazione delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative riguardanti la presentazione in dogana delle merci che arrivano nel territorio doganale della Comunità e la custodia temporanea di tali merci;
Vista la legge 13 ottobre 1969, n. 740, che delega il Governo ad emanare provvedimenti nelle materie previste dai trattati della Comunità economica europea e della Comunità europea dell'energia atomica per la durata della terza tappa;
Vista la legge doganale 25 settembre 1940, n. 1424, e successive modifiche ed aggiunte;
Ritenuta la necessità di adottare norme per adeguare la legislazione vigente alla citata direttiva n. 68/312/ CEE;
Sentita la Commissione parlamentare istituita a norma dell'articolo 3 della citata legge 13 ottobre 1969, n. 740;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro per le finanze, di concerto con i Ministri per gli affari esteri, per la grazia e giustizia, per il tesoro, per i trasporti e l'aviazione civile, per l'industria, il commercio e l'artigianato, per il commercio con l'estero e per la marina mercantile; Decreta:

Art. 1


Le merci in arrivo nel territorio doganale, qualora non abbiano già ricevuto o non ricevano subito una destinazione doganale, devono formare oggetto di una dichiarazione sommaria scritta, contenente almeno le seguenti indicazioni:
a) per le merci in colli: specie, quantità, marche e numeri distintivi dei colli, nonché qualità e peso lordo delle merci; per le merci alla rinfusa: qualità e quantità in peso o in volume delle merci;
b) specie e caratteristiche del mezzo di trasporto con il quale le merci sono arrivate;
c) luogo di carico delle merci sul mezzo di trasporto predetto.
La dichiarazione sommaria deve essere presentata alla dogana dal detentore delle merci o dal suo rappresentante non oltre ventiquattro ore dall'arrivo delle merci stesse. Prima della presentazione della dichiarazione sommaria le merci non possono essere scaricate o sbarcate dal mezzo di trasporto; in casi eccezionali la dogana può tuttavia autorizzare lo scarico o lo sbarco della merce in luoghi da essa sorvegliati.
Qualsiasi documento doganale, amministrativo o commerciale che contenga tutti gli elementi indicati nel primo comma può essere considerato come dichiarazione sommaria.
Per le merci in arrivo per via di mare e per via aerea la dichiarazione sommaria è costituita dal manifesto previsto dalle norme vigenti. Il Ministero delle finanze può tuttavia stabilire, per determinate categorie di natanti ed aeromobili, che i rispettivi capitani e comandanti siano esonerati dall'obbligo della compilazione e della presentazione dei manifesti del carico, delle merci arrivate e di partenza e che per le merci giunte con detti natanti ed aeromobili si osservino, in luogo delle disposizioni sui manifesti, quelle dei precedenti commi.
Qualora alla scadenza del termine la dichiarazione sommaria non sia stata presentata ovvero risulti incompleta, la dogana provvede alla compilazione di un processo verbale di constatazione dal quale risultino le indicazioni di cui al primo comma. A tal fine, ove occorra accertare la qualità della merce, si procede allo scondizionamento dei colli in presenza del detentore o del proprietario ovvero, in mancanza, di due testimoni estranei all'amministrazione finanziaria. Il processo verbale deve essere sottoscritto da tutti gli intervenuti.
La dichiarazione sommaria, vidimata dalla dogana, od il processo verbale di constatazione di cui al precedente comma, è presa in carico in apposito registro.
L'amministrazione può disporre l'esonero dalla presentazione della dichiarazione sommaria per le merci portate dai viaggiatori o che formano oggetto di traffico nelle zone di frontiera.