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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 dicembre 1969, n. 1133

Attuazione delle direttive adottate dal Consiglio delle Comunità europee 69/73/CEE, 69/74/CEE e 69/75/CEE, relative all'armonizzazione delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative riguardanti il regime del perfezionamento attivo, il regime dei depositi doganali ed il regime delle zone franche.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 28/03/1973)
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Testo in vigore dal:  26-2-1970 al: 11-4-1973
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, ratificato con la legge 14 ottobre 1957, n. 1203;
Visti gli articoli 5 e 189 del trattato medesimo;
Viste le direttive adottate, in base all'art. 100 del trattato predetto, dal Consiglio delle Comunità europee il 4 marzo 1969, numeri 69/73/CEE, 69/74/CEE e 69/75/CEE, relative all'armonizzazione delle disposizioni legislative regolamentari e amministrative riguardanti, rispettivamente, il regime del perfezionamento attivo, il regime dei depositi doganali ed il regime delle zone franche;
Vista la legge 13 ottobre 1969, n. 740, che delega il Governo ad emanare provvedimenti nelle materie previste dai trattati della Comunità economica europea e della Comunità europea dell'energia atomica per la durata della terza tappa;
Vista la legge doganale 25 settembre 1940, n. 1424, e successive modifiche ed aggiunte;
Visto il regio decreto-legge 18 dicembre 1913, n. 1453, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e successive modifiche ed aggiunte;
Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 28 novembre 1947, n. 1430, che ha reso esecutivo il trattato di pace fra l'Italia e le potenze alleate ed associate, firmato a Parigi il 10 febbraio 1947;
Visti i regolamenti numeri 803/68/CEE e 441/69/CEE, adottati dal Consiglio delle Comunità europee, rispettivamente, il 27 giugno 1968 ed il 4 marzo 1969;
Ritenuta la necessità di adottare norme per adeguare la legislazione vigente alle citate direttive numeri 69/ 73/CEE, 69/74/CEE e 69/75/CEE;
Sentita la Commissione parlamentare istituita a norma dell'art. 3 della citata legge 13 ottobre 1969, n. 740;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro per le finanze, di concerto con i Ministri per gli affari esteri, per la grazia e giustizia, per il tesoro, per l'agricoltura e le foreste, per l'industria, il commercio e l'artigianato e per il commercio con l'estero; Decreta:

Art. 1


Le merci di qualsiasi specie ed origine possono essere ammesse, su documentata istanza degli interessati, alla temporanea importazione di cui all'art. 6, punto 1, lettera b), della legge doganale 25 settembre 1940, numero 1424, a condizione che formino oggetto di uno o più dei trattamenti appresso indicati e che sia possibile accertare l'impiego delle merci stesse nei prodotti da ottenere:
a) lavorazione, compresi il montaggio, l'assiemaggio e l'adattamento ad altre merci;
b) trasformazione;
c) riparazione, compresi il riattamento e la messa a punto;
d) utilizzazione, con conseguente consumo parziale o totale, come catalizzatori, acceleratori o rallentatori di reazioni chimiche per facilitare la fabbricazione di prodotti da esportare o riesportare, esclusa l'utilizzazione delle fonti di energia, dei lubrificanti e degli attrezzi ed utensili.
I prodotti ottenuti dai trattamenti predetti devono ricevere una delle destinazioni previste dall'art. 10 entro il termine di cui all'art. 4, primo comma, lettera e).
Restano ferme le disposizioni relative alle importazioni temporanee concesse come speciali agevolasse per il traffico internazionale, previste dall'art. 19 del regio decreto-legge 18 dicembre 1913, n. 1453, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e successive modificazioni, nonché da altre leggi.