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LEGGE 24 dicembre 1969, n. 1034

Rettifica della misura dell'indennità di servizio penitenziario spettante agli applicati, coniugati, e qualifiche corrispondenti dell'amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 24/11/1973)
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Testo in vigore dal:  27-1-1970 al: 24-11-1973
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


La misura mensile lorda dell'indennità di servizio penitenziario prevista dall'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1965, n. 749, a favore degli applicati, coniugati, e qualifiche corrispondenti dell'amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena, è rettificata in lire 7.600 a decorrere dal 1 marzo 1966.