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LEGGE 15 dicembre 1969, n. 1023

Conferimento di incarichi a docenti civili per l'insegnamento di materie non militari presso scuole, Istituti ed enti della Marina e dell'Aeronautica.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 08/05/2010)
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Testo in vigore dal:  23-1-1970 al: 8-10-2010
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


Le scuole, gli istituti e gli enti della Marina e della Aeronautica militare presso i quali per le materie non militari possono essere affidati compiti d'insegnamento a docenti civili sono i seguenti:

Scuole del Corpo equipaggi militari marittimi;
Scuola di guerra aerea;
Scuola di applicazione;
Scuola di aerocooperazione;
Scuole di volo;
Scuole specialisti;
Scuole di lingue estere;
Servizi e reparti militari marittimi;

Direzioni dei corsi di aggiornamento e specializzazione;
Direzioni, centri tecnici, centri studi ed esperienze ed altri enti incaricati della formazione del personale tecnico specializzato e del personale per i servizi tecnici.

Il numero delle scuole, degli istituti e degli enti di cui al comma precedente è determinato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per la difesa, di concerto con il Ministro per il tesoro.