stai visualizzando l'atto

LEGGE 22 dicembre 1969, n. 965

Norme sull'indennità di alloggio dovuta al personale delle forze di polizia.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
nascondi
  • Articoli
  • 1
  • 2
Testo in vigore dal:  14-1-1970 al: 24-11-1973
aggiornamenti all'articolo
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


L'indennità di alloggio, dovuta al personale dell'Arma dei carabinieri, del Corpo della guardia di finanza, del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, del Corpo degli agenti di custodia, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e del Corpo forestale dello Stato, è fissata, a decorrere dal 1 gennaio 1971, nelle misure mensili di lire 30.000 e di lire 10.000, rispettivamente, per il personale coniugato e celibe, ferme restando, per la attribuzione dell'indennità stessa, le modalità e condizioni previste dalle vigenti disposizioni e con l'applicazione, in tutti i casi, del terzo comma dell'articolo 1 della legge 28 luglio 1961, n. 839.
Per l'anno finanziario 1970 gli importi dell'indennità sono stabiliti in lire 20.000 per il personale coniugato ed in lire 10.000 per quello celibe.
Detta indennità, nella misura e con la decorrenza indicate nei precedenti commi, è attribuita anche ai funzionari di pubblica sicurezza.
Rimangono fermi, per coloro che alla data di entrata in vigore della presente legge ne beneficiano, gli importi eventualmente superiori.