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LEGGE 26 novembre 1969, n. 934

Integrazione della legge 8 giugno 1966, n. 433, recante norme per i militari residenti all'estero che rimpatriano per compiere gli obblighi di leva.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 08/05/2010)
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Testo in vigore dal:  2-1-1970 al: 8-10-2010
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


A integrazione di quanto stabilito dalla legge 8 giugno 1966, n. 433, sono poste a carico del bilancio del Ministero della difesa le spese per gli accertamenti sanitari presso le sedi delle rappresentanze italiane all'estero dei giovani che intendono rimpatriare per compiere la ferma di leva, nonché quelle di viaggio che i giovani stessi debbono compiere, per sottoporsi agli accertamenti anzidetti, dal luogo di residenza all'estero alle sedi delle rappresentanze italiane e viceversa.
Tali spese sono anticipate dalle autorità diplomatiche o consolari.