stai visualizzando l'atto

LEGGE 26 novembre 1969, n. 829

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 settembre 1969, n. 645, recante norme relative alla integrazione di prezzo per il grano duro e all'attuazione di regolamenti comunitari concernenti il settore agricolo.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
nascondi
  • Articoli
  • 1
Testo in vigore dal:  30-11-1969 al: 21-12-2008
aggiornamenti all'articolo
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico.
È convertito in legge il decreto-legge 30 settembre 1969, n. 645, recante norme relative alla integrazione di prezzo per il grano duro e all'attuazione di regolamenti comunitari concernenti il settore agricolo, con le seguenti modificazioni:
All'articolo 2, secondo comma, le parole: "entro trenta giorni", sono sostituite con le parole: "entro sessanta giorni".
All'articolo 2, secondo comma, le parole: "Nella domanda dovranno comunque essere indicati il quantitativo di grano prodotto, la data e il luogo in cui è stata effettuata la trebbiatura, nonché le generalità del trebbiatore", sono sostituite con le seguenti: "Nella domanda dovranno comunque essere indicate notizie atte ad individuare la ditta che ha effettuato la trebbiatura".
All'articolo 2, dopo il terzo comma, è aggiunto il seguente:
"L'integrazione di prezzo di cui al precedente articolo 1 spetta interamente ai coltivatori fittuari anche quando il canone di fitto viene corrisposto al concedente in natura".
All'articolo 4, è aggiunto il seguente comma:
"Gli Istituti di patronato e di assistenza sociale di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, estendono la loro competenza anche all'assistenza relativa alla materia regolamentata dal presente decreto".
All'articolo 6, alla fine del primo comma, sono aggiunte le parole: "dalla scadenza del termine fissato per la presentazione delle domande".
Dopo l'articolo 9, è aggiunto il seguente:

Art.

9-bis. "Dopo l'articolo 11 della legge 13 maggio 1966, n. 303, è inserito il seguente:

Art. 1

Art. 11-bis. - La commissione consultiva di cui al precedente articolo ha altresì il compito di esprimere pareri ed osservazioni, anche su propria iniziativa, circa l'andamento delle operazioni di intervento, l'attività degli assuntori di servizi, l'istituzione e la tenuta dei relativi albi.
I pareri della commissione consultiva sono comunicati al consiglio di amministrazione, affinchè ne tenga conto nelle deliberazioni di propria competenza".

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 26 novembre 1969

SARAGAT RUMOR - SEDATI - CARON - BOSCO - COLOMBO - GAVA

Visto, il Guardasigilli: GAVA