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LEGGE 30 ottobre 1969, n. 790

Disposizioni per la concessione di sussidi integrativi di esercizio a favore della ferrovia Domodossola-confine svizzero in deroga all'articolo 4 della legge 2 agosto 1952, n. 1221.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
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Testo in vigore dal:  3-12-1969 al: 21-12-2008
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno

approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Articolo unico.

Per assicurare il regolare funzionamento della ferrovia Domodossola-confine svizzero sulla base della Convenzione italo-svizzera del 12 novembre 1919, il Ministro per i trasporti e per l'aviazione civile potrà concedere per la ferrovia stessa, nei limiti e con le modalità di cui all'articolo 27 del regio decreto-legge 29 luglio 1938, n. 1121, ed in deroga all'articolo 4 della legge 2 agosto 1952, n. 1221, sussidi integrativi di esercizio per il quinquennio dal 1966 al 1970.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 30 ottobre 1969

SARAGAT RUMOR - GASPARI - COLOMBO

Visto, il Guardasigilli: GAVA